Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale

Con il decreto direttoriale n. 406011 del 10 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2019, sono state disciplinate le modalità attuative della misura a sostegno delle opere pubbliche di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, D.L. 34/2019 (CD. “Decreto crescita”). L’articolo in commento prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il contributo è utilizzabile per la realizzazione di opere pubbliche destinate ad interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile: rientrano, ad esempio, in quest’ultimo ambito la mobilità sostenibile, l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche (di cui all’articolo 30, comma 3, D.L. 34/2019) in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

  • installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led;
  • impianti di illuminazione per campi sportivi o altre aree, purché le superfici interessate siano parte del patrimonio comunale;
  • installazione di impianti non integrati in edifici, per la produzione di energia elettrica o termica, con funzione di copertura di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per veicoli, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a reti di teleriscaldamento purché a beneficio locale;
  • installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
  • messa in sicurezza di parapetti di mura storiche e simili, purché rientranti nel patrimonio comunale;
  • bonifica o messa in sicurezza di immobili e patrimonio contaminati da amianto.

I contributi in commento vengono attribuiti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (si veda il decreto di assegnazione del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019.

Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso; l’importo non può comunque superare quanto stabilito nel citato decreto di assegnazione. Qualora il costo dell’intervento sia superiore all’importo spettante, resta a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente.

Le opere ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  2. essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
  3. essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Non sono invece ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata.

Per attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori i Comuni devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, le seguenti informazioni:

  • codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL Crescita”;
  • codice identificativo di gara (CIG) per lavori;
  • data di inizio e fine lavori;
  • costo dell’opera da realizzare, come indicato nel quadro economico risultante dall’aggiudicazione definitiva del contratto.

Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni sopra elencate saranno definite con successivo provvedimento; ad oggi, i Comuni possono già trasmettere le informazioni richieste a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it , utilizzando lo schema di attestazione di cui all’Allegato 2 del Decreto 10 luglio 2019.

Il Ministero, dopo aver riscontrato la completezza delle informazioni trasmesse, determina l’importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell’opera, e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i Comuni devono trasmettere le seguenti informazioni per attestare l’avvenuta realizzazione delle opere:

  • il costo a consuntivo dell’opera, come risultante dall’ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d’asta;
  • i dati in ordine al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione dei lavori.

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