Comunicazione alle Entrate dei crediti energia e gas entro il 16 marzo

Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

Il provvedimento del Direttore delle Entrate contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti.

Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti:La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”.

Analogamente, ai sensi del punto 2.7, la comunicazione non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del creditopena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”.

Il chiarimento più atteso riguarda le conseguenze previste in caso di inadempimento: il tenore letterale della disposizione di legge “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo” lasciava adito a differenti interpretazioni circa il relativo dies a quo.

Al punto 3.1 del provvedimento l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il contenuto del modello di comunicazione è piuttosto semplice, prevendendo, oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:

  • il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
  • l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
  • l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.

Il provvedimento precisa, al punto 2.5, che l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa.

Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come previsto al punto 3.2 del provvedimento, a decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.

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