Cessione del sismabonus con le stesse regole dell’ecobonus

Le regole contenute nella circolare 11/E/2018 per la cessione dell’ecobonus devono ritenersi valevoli anche per la cessione del sismabonus. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 17/E pubblicata ieri.

Ciò significa che, per tutte le tipologie di bonus cedibili, ancorché la norma non ponga limiti, può verificarsi solo una cessione successiva a quella originaria; quindi, si possono avere al massimo 2 cessioni in tutto. Inoltre, con l’accezione “altri soggetti privati” contenuta nella norma devono intendersi solo i soggetti, diversi dai fornitori, che sono in un qualche modo collegati al rapporto da cui deriva il bonus.

Si ricorda che, nell’ambito del sismabonus, può essere oggetto di cessione:

  • la detrazione per gli interventi antisismici da cui deriva la diminuzione di 1 o 2 classi di rischio realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies,L. 63/2013);
  • la detrazione prevista per l’acquisto di un’unità immobiliare oggetto di un intervento antisismico, realizzato in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione (articolo 16, comma 1-septies,L. 63/2013).

In ogni caso, a differenza dell’ecobonus, vige il divieto di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

La circolare 17/E in commento ha fornito poi ulteriori interessanti chiarimenti sul sismabonus relativi ai seguenti temi:

  1. lavori eseguiti da un consorzio o reti d’impresa: in tal caso sono considerati soggetti privati collegati anche i consorziati o i retisti che non hanno eseguito i lavori oppure, direttamente, il consorzio o la rete;
  2. fornitore che si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera: in tal caso la cessione del credito può essere effettuata anche a favore del sub-appaltatore o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  3. stipula di un contratto unico in cui alcuni soggetti curano lavori collegati all’intervento agevolato ma che di per sé non danno diritto a detrazioni cedibili: in tal caso è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di queste imprese;
  4. verifica del collegamento: il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Ciò in considerazione dei principi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta (vedi circolare 11/E/2018).

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