Bonus verde prorogato fino al 2024

La Legge di bilancio 2022 ha esteso il “bonus verde” in scadenza il 31 dicembre 2021, fino al 2024. L’agevolazione fiscale relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo consiste nella detrazione dall’Irpef lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui (entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).

Si tratta del recupero delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, relative alla:

a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i lavori in economia.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis cod. civ., fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detraibilità della spesa è consentita a condizione che:

  • le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili (circolare 7/E/2021);
  • le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Per gli aspetti applicativi la disposizione rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 16-bis, commi 5, 6 e 8, Tuir.

L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall’articolo 12 L. 154/2016. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Si evidenzia infine che il bonus verde non usufruisce della possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020.

Tale disposizione permette, fino al 2024, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi di optare, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il campo applicativo è però circoscritto tassativamente ai casi elencati all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter D.L. 63/2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter D.L. 34/2020, come da ultimo inserito dalla Legge di bilancio 2022.

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