Bonus strumenti musicali esente dal bollo

I certificati di frequenza rilasciati dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati nonché le istanze presentate dagli studenti per ottenerli sono esenti dall’imposta di bollo.

È questo il principale chiarimento fornito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E di ieri relativa al cosiddetto bonus strumenti musicali introdotto dall’articolo 1, comma 984, L. 208/2015.

L’agevolazione è stata oggetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato l’8 marzo 2016 che ne ha definito le modalità attuative, comprese quelle relative alla fruizione del credito d’imposta.

La norma istitutrice dell’agevolazione riconosce, per il 2016, a favore degli studenti di musica un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

Lo sconto, poi, è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. A tal fine, prima di concludere la vendita, il cedente deve comunicare all’Agenzia delle entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo. Con la risoluzione n. 26/E/2016, è stato istituito il codice tributo (n. “6865”) da indicare nel modello F24 per la compensazione.

Rientrano nell’agevolazione, che consiste in un bonus una tantum di 1.000 euro, gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Il beneficio ha un plafond di 15 milioni di euro; pertanto, è concesso in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire il rispetto della soglia complessiva stanziata.

Gli studenti, per poter accedere allo sconto, devono richiedere al conservatorio o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato di iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del beneficio fiscale.

Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore o al rivenditore che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo.

La circolare di ieri precisa che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell’ambito della previsione di esenzione di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

È parimenti esente dall’imposta di bollo anche l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato.

Un’accortezza da osservare è quella di indicare sul documento rilasciato l’uso che se ne intende fare. Al riguardo, la circolare precisa che “sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati”.

 

 

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