“Bonus renzi” per il 2018

Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto “Bonus IRPEF”, o “Bonus 80 euro”, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad euro 640 annui, a favore di quei lavoratori dipendenti ed assimilati con determinati requisiti reddituali elevati di euro 600, rispetto alla precedente previsione, dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, art. 1 comma 132), a partire dal 1° gennaio 2018, portandoli ad euro 24.600 (per godere del bonus in misura piena)ed euro 26.600(per godere del bonus in misura ridotta).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto “Bonus IRPEF”, o “Bonus 80 euro”, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad euro 640 annui, a favore di quei lavoratori dipendenti ed assimilati con determinati requisiti reddituali, erogato tramite i sostituti d’imposta (o, in casi particolari, dall’INPS o richiesto direttamente in dichiarazione dal contribuente).

L’introduzione di detto “Bonus Renzi”, (dal nome del Presidente del Consiglio che ne ha previsto l’istituzione) aveva come obiettivi fondamentali quello di aumentare i consumi delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale e contributiva del lavoratore subordinato.

Detto contributo, inizialmente istituito per il solo anno 2014 per un importo pari ad euro 640, da corrispondere in rate mensili pari a circa euro 80 (640: 8 mesi del 2014 – da aprile a dicembre) è stato poi confermato dalla L. 190/2014, articolo 1, commi 12 e 13, anche per gli anni successivi, entrando quindi a regime, riproporzionando l’importo mensile ai 12 mesi, prevedendo, quindi quale somma complessiva massima, da erogare ai beneficiari, quella di euro 960 annui.

Il reddito complessivo a cui fare riferimento è compreso tra euro 8.174,00 ed euro 24.ooo (per godere del bonus in misura piena) e tra euro 24.000 ed euro 26.000 (per godere del bonus in misura ridotta). Tali limiti reddituali sono stati elevati di euro 600, dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1 comma 132), a partire dal 1° gennaio 2018, portandoli, quindi, rispettivamente ad euro 24.600 ed euro 26.600.

SOGGETTI DESTINATARI SOGGETTI ESCLUSI

Titolari di redditi di lavoro dipendente, come definiti all’articolo 49 del TUIR (escluse le pensioni):

  • Lavoratori di società cooperative
  • Contribuenti percettori di borse di studio, premi o sussidi a fini professionalizzanti o di studio
  • Collaboratori coordinati e continuativi
  • Contribuenti percettori di prestazioni pensionistiche erogate da fondi pensione complementari
  • Lavoratori non residenti fiscalmente in Italia ma con redditi tassabili nel territorio dello Stato
  • Eredi del lavoratore deceduto
  • Lavoratori frontalieri tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente eccedenti € 6.700
  • Contribuenti percettori di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione)
  • Contribuenti esodati
  • Colf e badanti
  • Titolari di redditi da pensione
  • Titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli indicati nella colonna a fianco
  • I titolari di redditi d’impresa
  • Titolari di redditi di tipo professionale
  • I c.d. “incapienti”, vale a dire coloro che hanno detrazioni per lavoro dipendente che azzerano l’imposta
  • Lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore ad euro 8.174,00
  • Lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore ad euro 26.600.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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