Beni strumentali 4.0: misura e momento di utilizzo del credito

Dal 2017 sono stati introdotti incentivi destinati alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (c.d. beni strumentali 4.0).

L’agevolazione negli anni ha cambiato veste, passando da iper ammortamento (maggiorazione della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, in base all’articolo 1, commi 9-13, L. 232/2016) a credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 e articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e seguenti modifiche).

In presenza di investimenti complessi o a cavallo di più esercizi, le imprese possono incontrare qualche difficoltà nel definire la corretta misura del credito spettante ed il periodo a decorrere dal quale il credito può essere utilizzato in compensazione, viste le numerose modifiche normative susseguitesi nel tempo. Con la risposta 355/2022 l’Agenzia torna ad esprimersi circa le modalità di individuazione del momento di effettuazione degli investimenti in beni 4.0.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in argomento, come più volte chiarito dai documenti di prassi in materia (in primis la circolare 4/E/2017), occorre avere riguardo al “momento di effettuazionedell’investimento, da individuare in base alle disposizioni dell’articolo 109 Tuir, che consente di identificare il periodo d’imposta in cui il costo si intende sostenuto.

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir mentre per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto degli stessi.

Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per individuare la tipologia di agevolazione spettante tra quelle che si sono succedute nel tempo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. La fruizione del credito d’imposta richiede, oltre all’effettuazione dell’investimento, anche l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene.

Nell’ipotesi in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene – per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione – l’agevolazione non viene meno sempreché tutte le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione); inoltre, le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione devono permanere per l’intero periodo di tempo agevolato.

Pertanto, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio e, conseguentemente, del termine finale di fruizione; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive documentabili e dimostrabili dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta 71/2022).

Venendo, infine, alla misura del credito d’imposta vigente per gli anni 2021 e 2022 trovano applicazione le seguenti percentuali.

Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
 
oppure
 
con acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2021 e completamento investimento entro il 31.12.2022
 
Beni materiali 4.0
· 50% fino a 2,5 milioni
· 30% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioni
 
 
Beni immateriali 4.0
· 20% fino a 1 milione
Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 1.01.2022 al 31.12.2022
 
oppure
 
con acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2022 e completamento investimento entro il 30.06.2023
Beni materiali 4.0
· 40% fino a 2,5 milioni
· 20% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioni
 
Beni immateriali 4.0
· 50% fino a 1 milione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

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