Approvato il nuovo regime degli impatriati a decorrere dal 2024

Il Consiglio dei ministri del 19.12.2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, in materia di fiscalità internazionale.

Nell’ambito di tale decreto, il Consiglio dei ministri, con l’articolo 5 del citato decreto, ha riformato il regime speciale degli impatriati, attualmente disciplinato dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, prevedendo, non solo un significativo ridimensionamento dei benefici fiscali, ma anche una sostanziale modifica dei requisiti di accesso.

Nello specifico, il nuovo regime richiede, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, una residenza all’estero nei tre periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia (in luogo dei due periodi richiesti dall’attuale regime) e un impegno da parte del lavoratore:

  • di risiedere in Italia per almeno cinque anni (in luogo dei due anni previsti dall’attuale regime) e;
  • di svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Il nuovo regime degli impatriati prevede, inoltre, che nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro in Italia (post rientro) venga svolta in continuità con quella estera (stesso datore di lavoro estero o datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro estero), deve essere soddisfatto il seguente requisito di permanenza estero:

  • sei periodi di imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
  • sette periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

La nuova agevolazione riguarda solo ed esclusivamente i soggetti in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione, come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

In presenza dei requisiti sopra illustrati, il nuovo regime degli impatriati prevede una detassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia nella misura del 50% e, quindi, non più del 70% come regolamentato dall’attuale disciplina dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

La misura dell’agevolazione, tuttavia, secondo il testo approvato dal Consiglio dei ministri, è elevata al 60% nel caso in cui:

  • il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minorenne;
  • nasca un figlio (o venga adottato un minore) durante il periodo di fruizione del regime.

È bene osservare, in ogni caso, che la maggiorazione spetta solo ed esclusivamente nel caso in cui il minore sia residente in Italia.

La nuova agevolazione è prevista unicamente in relazione ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Rimangono esclusi, invece, rispetto al regime di favore di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli di natura professionale e i redditi di impresa.

Il nuovo regime degli impatriati prevede, poi, che l’agevolazione possa essere invocata nel limite di reddito annuale pari a 600.000 euro. Al di sopra di tale limite, i redditi devono essere tassati nella misura ordinaria.

Il nuovo regime degli impatriati, inoltre, diversamente da quanto previsto dall’attuale regime degli impatriati, non prevede un’agevolazione maggiorata per i contribuenti che si trasferiscono nel Mezzogiorno (in tale ipotesi, infatti, la disciplina di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, prevede una detassazione pari al 90%).

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri dispone che la nuova agevolazione si applichi nel periodo di imposta in cui il contribuente trasferisca la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Non viene riproposto, rispetto all’attuale disciplina, l’allungamento quinquennale dell’agevolazione previsto per specifiche situazioni legate alla composizione del nucleo familiare, ovvero legate al possesso di immobili sul territorio.

Il nuovo regime degli impatriati si applica in relazione a quei contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024, ad eccezione dei seguenti soggetti:

  • contribuenti che, pur acquisendo la residenza fiscale nel 2024, abbiano provveduto all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residenze entro il 31.12.2023;
  • sportivi che abbiano sottoscritto il contratto relativo al rapporto di lavoro entro la stessa data del 31.12.2023.

Per tali soggetti, infatti, continua a trovare applicazione la disciplina del regime degli impatriati regolamentata dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

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