Sì al rilascio del DURC in caso di accesso alla rottamazione-bis

Con Messaggio 23 gennaio 2018 n. 322 l’Inps ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’alveo applicativo dell’articolo 1 D.L. 148/2017, soprattutto per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata dei crediti contributivi ai fini del rilascio del DURC.

In particolare, è stato chiarito che la presentazione dell’istanza di accesso alla definizione agevolata dei debiti contributivi consente il rilascio del DURC: quindi, il contribuente, semplicemente presentando entro il 15 maggio 2018 l’istanza di adesione avente ad oggetto i debiti contributivi affidati all’Agente della Riscossione prima del 30 settembre 2017, otterrà l’esito di regolarità contributiva (DURC).

Infatti, l’articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017 ha previsto che, nel caso di accesso alla definizione agevolata di debiti contributivi ex articolo 6 D.L. 193/2016, il contribuente ha la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti in cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di adesione, un esito di regolarità contributiva nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza di accesso e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015.

Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), si è però posta la necessità di valutare se il rinvio all’articolo 6 D.L. 193/2016, operato dall’articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate dal citato articolo 1, comma 4, lett. a) e b).

Prima di rispondere alla questione, occorre riassumere brevemente le novità introdotte dal D.L. 148/2017.

L’articolo 1, comma 1, D.L. 148/2017 ha permesso ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, di poter comunque usufruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata, adempiendo al pagamento delle stesse in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro il termine previsto dalla normativa, il contribuente è tenuto a rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

Tale possibilità riguarda anche le posizioni dei contribuenti che hanno pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017.

L’articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017 individua, poi, i carichi oggetto di definizione agevolata:

  • i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;
  • i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
  • i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Non essendo questa la sede opportuna per approfondire le modalità applicative della disciplina in esame, è sufficiente evidenziare che in questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione.

Per fornire una soluzione al quesito precedentemente sollevato è stato interpellato l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, con nota prot. 0000090 del 9 gennaio 2018, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 D.L. 193/2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla definizione agevolata prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, ivi compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel D.L. 148/2017.

In definitiva, quindi, il riferimento all’articolo 6 D.L. 193/2016 non risulta essere preclusivo, consentendo l’estensione del beneficio conseguente alla definizione agevolata dei debiti contributivi ex articolo 1 D.L. 148/2017: pertanto, anche in tali ipotesi, risulta applicabile la regola che consente il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.

 

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