Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione

In tema di riscossione, il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, se non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito e, come tale, non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 18.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello territorialmente competente annullava l’intimazione di pagamento notificata alla società contribuente e dichiarava l’insussistenza del debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, essendo il credito avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.

Pertanto, l’Inps proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia di secondo grado, lamentando che la Corte territoriale:

  1. non avesse ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;
  2. avesse applicato la prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte.

Sotto il primo profilo, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, potendo anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Pertanto, il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr., ex multis Cassazione, sentenze nn. 7820/2017, 3371/2010, 14927/2010 e 24555/2010).

Premesso ciò, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.

Sotto il secondo profilo, invece, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui, per tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 cod. civ..

Conseguentemente, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione, ritenendo di dovere dare seguito a tale condivisibile orientamento, ha affermato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto e, pertanto, ha rigettato il ricorso con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375, comma 1, n. 5, c.p.c..

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