Il soggetto che appone il visto deve trasmettere la dichiarazione

Il soggetto che appone il visto di conformità deve essere lo stesso che predispone e trasmette la dichiarazione: in caso diverso, sono sanzionabili non solo il contribuente, ma anche il soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata. Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 99/E/2019.

Come noto, il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai professionisti abilitati che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili (articolo 23 D.M. 164 del 31.05.199), e la trasmissione deve essere effettuata dallo stesso soggetto incaricato della predisposizione della dichiarazione (articolo 3, comma 3 bis, D.P.R. 322/1998).

Con la circolare 28/E/2014, in considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, è stato tuttavia chiarito che, se le scritture contabili sono state tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un altro professionista, abilitato all’apposizione del visto, il quale, dopo aver effettuato i previsti controlli, dovrà predisporre la dichiarazione e trasmetterla.

Tutto quanto appena premesso, la citata risoluzione si concentra dunque sulle conseguenze, in termini sanzionatori, del mancato rispetto delle disposizioni in esame.

L’articolo 3 D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ha modificato sia l’articolo 1, comma 574, L. 147/2013, sia l’articolo 10, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009, prevedendo, tra l’altro, che “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni”.

Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:

Non sono inoltre esenti da sanzioni anche:

  • il soggetto che ha apposto il visto sulla dichiarazione non trasmessa,
  • e quello che ha trasmesso la dichiarazione vistata da un altro soggetto.

La risoluzione, a tal proposito, precisa che trova applicazione l’articolo 39 D.Lgs. 241/1997, che sanziona le ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché, al ricorrere di determinate fattispecie, la sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

La risoluzione si chiude, tuttavia, con un’importante precisazione: “Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui «Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione»”.

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