Il procedimento di riscossione

La cartella di pagamento, disciplinata dall’articolo 25 D.P.R. 602/1973, è un atto impositivo emesso dall’Agente della Riscossione territorialmente competente, a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore delle somme dovute dal contribuente.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Riscossione”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta in particolare alcuni aspetti generali del procedimento di riscossione.

Il procedimento di riscossione mediante ruolo si articola nei seguenti termini:

  • iscrizione a ruolo delle somme da parte dell’ente impositore, sulla base di controlli automatici o formali della dichiarazione e avvisi di accertamento;
  • consegna del ruolo all’Agente della Riscossione;
  • notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione;
  • avvio del procedimento di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento delle somme dovute nei termini previsti.

L’attività di riscossione delle somme richieste mediante accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap è stata potenziata dall’articolo 29 D.L. 78/2010.

Tale norma ha previsto che gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2011, e relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, siano immediatamente esecutivi, con la conseguenza che l’Agente della Riscossione può emettere direttamente l’atto di pignoramento, non essendo più necessaria l’emissione della cartella di pagamento.

L’atto di pignoramento può essere emanato, però, solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di affidamento del debito all’Agente della Riscossione, se il contribuente ha proposto ricorso e l’accertamento non è divenuto definitivo per giudicato o mancata impugnazione.

Qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione, invece, il menzionato termine di 180 giorni non opera, e quindi l’Agente della Riscossione può procedere al recupero immediato dell’intera somma, non trovando applicazione nemmeno la normativa sulla riscossione frazionata.

La cartella di pagamento continua, invece, ad essere necessaria in caso di:

  • liquidazioni automatiche;
  • controlli formali;
  • accertamenti aventi ad oggetto le imposte indirette diverse dall’Iva (ad esempio, l’imposta di registro o l’imposta sulle successioni e donazioni);
  • altre entrate riscosse con ruolo (ad esempio, le tasse automobilistiche, il canone rai e i diritti camerali).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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