Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 1, comma 4, D.L. 669/1996 convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, ed è un provvedimento di natura cautelare volto a tutelare una garanzia patrimoniale del credito.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Riscossione”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole previste per l’applicazione del fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo in ambito tributario, disciplinato dall’articolo 86, D.P.R 602/1973, è posto in essere dal concessionario della riscossione a seguito del mancato pagamento di tributi dovuti dal contribuente nei confronti di pubbliche amministrazioni quali ad esempio:

  • Regioni;
  • Province;
  • Comuni,
  • Inps
  • Agenzia delle Entrate.

In linea generale oggetto del fermo amministrativo sono i beni mobili registrati (ad esempio veicoli, natanti).

Decorsi 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, ai sensi degli articoli 50 e seguenti D.P.R. 602/1973, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

In altri termini, ai sensi dell’articolo 1, D.M. 503/1998 il concessionario procede con l’iscrizione al PRA del fermo di autoveicoli e/o motoveicoli intestati al debitore, impedendogli di:

  • circolare con il veicolo sottoposto a fermo;
  • demolirlo;
  • radiare dal PRA il veicolo.

Ai sensi dell’articolo 86, D.P.R. 602/1973, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Il debitore per veder cancellare il fermo dovrà pagare il quantum debeatur ricorrendo se ne è il caso anche alla rateizzazione degli importi (si veda la Scheda di studio cartella di pagamento: notifica, contenuto, vizi, pagamento somme).

Saldato il debito, il contribuente presenterà all’ufficio del PRA oltre al certificato di proprietà, il provvedimento di revoca del fermo in originale rilasciato dal concessionario della riscossione dal quale risulteranno:

  • i dati del mezzo;
  • i dati del debitore;
  • l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;

al fine di procedere con la cancellazione del fermo e rendere nuovamente libero il veicolo di circolare (tale richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), D.L. 70/2011 non è soggetto al pagamento di spese ne’ all’agente della riscossione ne’ al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri).

Una volta cancellato il fermo, sarà rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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