Definizione agevolata degli avvisi bonari anche per le Li.Pe.

Mercoledì, 1° febbraio, durante la seduta della Camera dei deputati, si è svolta l’Interrogazione a risposta immediata avente ad oggetto “Chiarimenti e iniziative in merito all’applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione dei cosiddetti avvisi bonari – n. 3-00140”.

All’esito della stessa, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha quindi confermato “l’applicabilità della definizione agevolata agli avvisi bonari emessi in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato in base agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, anche alle liquidazioni periodiche Iva (cosiddette LiPe)”.

A tal proposito è stato evidenziato come le comunicazioni trasmesse a fronte delle liquidazioni periodiche Iva siano inviate all’esito del controllo eseguito ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972: norma, quest’ultima, espressamente ricompresa tra quelle cui risulta connesso il diritto alla definizione degli avvisi bonari.

Pertanto, come anche indicato nella circolare AdE 1/E/2023, la definizione agevolata, con pagamento delle sanzioni ridotte al 3%, risulta possibile per tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza; non si rende invece necessario intervenire con un’apposita norma di legge al fine di ricomprendere espressamente  nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle LiPe.

I dubbi, in realtà, erano connessi alla formulazione dell’articolo 1, comma 155, L. 197/2022, il quale ricomprende nell’ambito applicativo della norma “Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

È tuttavia noto che le liquidazioni periodiche Iva non sono dichiarazioni, ma comunicazioni, ragion per cui non era pacifica la possibilità di applicare la disposizione in esame.

Con il chiarimento giunto dal Ministro dell’economia e delle finanze, quindi, risulta oggi pacificamente ammessa la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte di rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta).

Le somme, così come rideterminate a seguito della riduzione delle sanzioni, dovranno essere quindi versate secondo le modalità e i termini originariamente previsti; vale tra l’altro la pena ricordare che, come recentemente chiarito nel corso degli incontri con la stampa specializzata, trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di lieve inadempimento.

Questo significa che i contribuenti potranno continuare a beneficiare della riduzione delle sanzioni anche nel caso di:

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni;
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

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