Interpello sui nuovi investimenti a regime

Attivato l’interpello previsto dal decreto internazionalizzazione per i nuovi investimenti effettuati in Italia da parte di imprese italiane ed estere.

Con il provvedimento del suo Direttore n. 77220 emanato ieri, l’Agenzia delle entrate individua, infatti, gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dal Fisco.

Si ricorda che la nuova tipologia di istanza di interpello sui nuovi investimenti è stata istituita dall’articolo 2 del D.Lgs. 147/2015.

La norma demandava ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare gli uffici competenti al rilascio della risposta alle istanze di interpello e alla verifica della corretta applicazione della stessa. Il documento di prassi in analisi fornisce dunque indicazioni in tal senso.

Ai fini della trattazione della singola fattispecie, in generale, le istanze di interpello vanno indirizzate all’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance), invece, devono presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento. Tuttavia, per le istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, l’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti è comunque l’ufficio competente, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance.

Peraltro, sia l’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa, sia l’ufficio della Direzione Centrale Accertamento, sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le verifiche presso la sede dell’attività, anche avvalendosi degli uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

L’articolo 5 del D.M. 29 aprile 2016, recante le modalità applicative del nuovo istituto e pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016, prevede che l’Agenzia debba comunicare la risposta al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

Il parere del Fisco deve tener conto del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati con l’impresa istante.

Nel caso in cui si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti, il responso dovrà essere reso entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione integrativa.

Diversamente, la verifica della corretta applicazione delle risposte rese, in via generale, spetta alla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

Al riguardo, il provvedimento indica tre casi nei quali tale regola generale viene derogata. In particolare, la verifica della corretta applicazione delle risposte compete:

  1. all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale, per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro;
  2. alla Direzione Provinciale ovvero all’Ufficio Grandi Contribuenti o, ancora, all’Ufficio controlli Fiscali incardinati presso la Direzione Regionale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento, quando l’istanza è presentata da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia;
  3. alla Direzione Centrale AccertamentoUfficio Cooperative Compliance quando l’istanza è presentata da contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo.

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