Legittima la notifica dell’accertamento all’indirizzo indicato in dichiarazione

È legittimo l’avviso di accertamento notificato presso l’indirizzo indicato in dichiarazione, anche se diverso da quello di residenza. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20017, depositata ieri, 14 luglio.

Il caso riguarda una contribuente raggiunta da un avviso di accertamento ai fini del recupero di maggiore Irpef in relazione al periodo d’imposta 2007. L’avviso di accertamento veniva però notificato presso il domicilio indicato nel modello 730 relativo all’anno 2011, ragion per cui veniva impugnato (unitamente alla successiva comunicazione di Equitalia) per irritualità della notifica.

Il comune indicato nel modello 730 era infatti diverso da quello di residenza.

I giudici di secondo grado avevano tuttavia rigettato l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo operante, nel caso di specie, l’articolo 58, comma 4, D.P.R. 600/1973, in forza del quale “Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto”.

La dichiarazione del contribuente, riportata nel modello 730, era dunque vincolante per gli Uffici.

La contribuente proponeva pertanto ricorso per Cassazione, evidenziando invece il contenuto del successivo articolo 60, comma 1, lett. d) dello stesso D.P.R. 600/1973, che riconosce al contribuente la facoltà “di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Invero, la norma appena richiamata è stata modificata dal D.L. 78/2010 con il quale è stato eliminato ogni richiamo alla “dichiarazione annuale”, prima espressamente citata quale modalità per l’elezione del domicilio.

Le “dichiarazioni” richiamate dall’articolo 58 dello stesso D.P.R. 600/1973, invece, ad avviso della contribuente dovevano essere intese quali “dichiarazioni in atti” (pubblici e privati) e non come “dichiarazioni dei redditi”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto queste eccezioni, ritenendo necessario distinguere le ipotesi di cambio di residenza da quelle di originaria difformità tra residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi.

In quest’ultimo caso la Corte, richiamando le precedenti pronunce, ha ribadito la “validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche”.

Proprio in considerazione del fatto che l’articolo 10 L. 212/2000 richiede di improntare i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria ai principi di collaborazione e buona fede, è stata pertanto ritenuta corretta la notificazione effettuata presso il recapito coincidente con quello indicato in dichiarazione, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

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