L’avviamento contabile da successione non genera plusvalenza imponibile

La morte dell’imprenditore determina, solitamente, l’insorgenza di problematiche non semplici da gestire anche sotto il profilo fiscale, se non altro per il fatto che non rappresentano la “routine”.

Al riguardo, la CTR Emilia Romagna, con la sentenza n. 2061 depositata in data 12 settembre 2018, ha risolto, a beneficio del contribuente, un caso spinoso, stabilendo, in sintesi, che l’iscrizione dell’avviamento all’atto dell’assegnazione dell’azienda a uno solo degli eredi, con scioglimento della comunione ereditaria entro i 5 anni dall’apertura della successione, non determina realizzo di plusvalenza imponibile ai fini Irpef, qualora la posta immateriale non abbia prodotto effetti sul piano fiscale.

Ma andiamo con ordine. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate in capo a contribuenti che avevano ereditato una ditta individuale esercente l’attività di farmacia. In prima battuta, essi avevano provveduto alla gestione provvisoria della farmacia in regime di società di fatto (cd. comunione ereditaria). Successivamente, con atto notarile, gli eredi avevano sciolto la società di fatto con assegnazione dell’azienda a uno solo degli eredi.

All’atto è stata allegata la situazione patrimoniale della farmacia che, nell’attivo, riportava un valore di avviamento, rilevato altresì nelle scritture contabili della ditta individuale costituitasi in capo all’erede assegnatario. L’avviamento è stato registrato con la dizione “avviamento escluso”, con ciò volendo evidenziare che il bene immateriale non sarebbe stato oggetto di ammortamento e che l’unica sua ragione d’essere consisteva nella volontà di voler garantire i crediti degli eredi non assegnatari, nonché di consentire, al notaio rogante, la formazione e la divisione delle quote ereditarie.

Ebbene, gli atti emessi dall’Agenzia hanno accertato, sebbene ai soli fini sanzionatori, un maggior reddito d’impresa imponibile ai fini dell’Irpef in capo agli eredi, giustificato dall’avvenuta iscrizione dell’avviamento nella contabilità della ditta subentrante, venendo perciò meno le condizioni imposte dall’articolo 58 Tuir per poter applicare la neutralità d’imposta allo scioglimento della comunione ereditaria.

In particolare, a detta del Fisco, non era stata rispettato il dettato normativo nella parte in cui dispone che i beni trasferiti dalla società di fatto alla ditta individuale debbono avere gli stessi valori contabili.

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento davanti alla CTP di Parma, la quale, con la sentenza n. 9/01/12 del 26 gennaio 2012, ha accolto le loro ragioni ritenendo che la neutralità del trasferimento richiesta dall’articolo 58 Tuir fosse stata rispettata con l’esclusione dell’avviamento dal processo di ammortamento.

Avverso la sentenza di prime cure l’Agenzia delle entrate ha proposto appello chiedendone la riforma. La CTR emiliana, tuttavia, ha confermato la decisione della commissione provinciale.

Il Collegio di appello ha osservato che l’articolo 58, comma 1, Tuir ha l’obiettivo di favorire la continuità aziendale stabilendo che il trasferimento dell’azienda per causa di morte non costituisce realizzo di plusvalenza dell’azienda, siccome la stessa è presa in carico dall’erede, o dagli eredi, agli stessi valori fiscali che erano in carico al de cuius. Ciò consente di evitare salti d’imposta che altrimenti si potrebbero generare laddove fosse consentito di attribuire maggiori valori alle immobilizzazioni già possedute dal de cuius.

In altri termini, la disposizione in commento impone all’erede, o agli eredi, di non modificare i valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa, a nulla rilevando, invece, eventuali rettifiche sul piano contabile.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, essendosi sciolta la comunione ereditaria entro 5 anni dall’apertura della successione ed essendo l’azienda acquisita da uno degli eredi, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo dell’articolo 58, comma 1, Tuir.

La neutralità fiscale è garantita in ragione del fatto che l’iscrizione dell’avviamento nello stato patrimoniale non ha nessun effetto ai fini dell’ammortamento. E ciò è confermato, peraltro, dal comportamento dell’erede assegnatario che ha aggiunto alla voce avviamento la dizione “escluso”.

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