Le locazioni di immobili destinati ad attività alberghiera – Parte I

La Legge 27 luglio 1978 n. 392, agli articoli 27 e seguenti, disciplina la locazione di immobili urbani adibiti ad un uso diverso da quello abitativo. In particolare tali disposizioni normative disciplinano:

  • la durata;
  • il rinnovo;
  • il rilascio dell’immobile;
  • l’indennità per la perdita di avviamento;
  • la sublocazione;
  • la successione nel contratto;
  • il diritto di prelazione;
  • il diritto di riscatto.

Nel concetto di immobili ad uso diverso da quello abitativo rientra anche il contratto di locazione di immobili da destinarsi all’esercizio di attività alberghiera; ciò che si nota è, rispetto alle altre locazioni commerciali, il riferimento puntuale alla destinazione dell’immobile concesso in locazione, ossia l’esercizio da parte del conduttore dell’attività alberghiera.

Un primo elemento che emerge dalla lettura della L. n. 392/1978 è il contenuto dell’articolo 79, secondo cui “è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge“.

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