Il contenuto minimo della certificazione contabile Formazione 4.0

Qual è il contenuto minimo della certificazione contabile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta Formazione 4.0?


La disciplina del credito d’imposta Formazione 4.0 prevede, all’articolo 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e all’articolo 6, comma 1, D.M. 04.05.2018, come condizione di ammissibilità al beneficio, la “certificazione” della documentazione contabile delle spese ammissibili.

Il soggetto legittimato a redigere la certificazione della documentazione contabile attestante le spese del personale dipendente impegnato nella Formazione 4.0 è, a seconda dei casi, il seguente:

  • il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per le imprese obbligate ex lege;
  • un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

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