Notifica della cartella di pagamento: l’irreperibilità assoluta va verificata

È illegittima la notifica della cartella di pagamento se il messo notificatore applica le procedure dettate dall’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 senza svolgere opportune ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario.

È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28154, depositata ieri, 10 dicembre.

Il caso riguarda un contribuente raggiunto da un’intimazione di pagamento, il quale contestava il difetto di notificazione della precedente cartella di pagamento, e, di conseguenza, la prescrizione del diritto a riscuotere.

Il contribuente vedeva rigettata la sua domanda, avendo accolto la CTR l’appello dell’Ufficio, il quale evidenziava che la cartella di pagamento era stata notificata secondo il rito degli irreperibili ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973.

Ricorreva dunque in Cassazione il contribuente, deducendo la falsa applicazione del richiamato articolo 60 D.P.R. 600/1973, non avendo il messo notificatore rilevato l’irreperibilità (ovvero la mancanza dell’ufficio), ma avendo soltanto segnalato la mancata risposta al citofono e l’assenza del portiere.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel caso di notifica a mezzo posta, l’irreperibilità del contribuente comporta il deposito dell’atto presso l’ufficio postale e il contribuente ne riceve notifica a mezzo raccomandata A/R.

Una diversa procedura è invece prevista, a fronte dell’irreperibilità del contribuente, in caso di notifica a mezzo soggetto abilitato (come nel caso in esame).

Al ricorrere di questa fattispecie, infatti, si rende necessario distinguere l’irreperibilità assoluta da quella relativa. Nel secondo caso il messo notificatore affigge avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, ne dà comunicazione al contribuente mediante raccomandata A/R e deposita l’atto nella casa comunale.

Se, invece, ricorre un caso di irreperibilità assoluta, il messo notificatore si limita a depositare l’avviso nell’Albo comunale: trova infatti applicazione la disciplina di cui al già richiamato articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973.

Nel caso di specie, dunque, il messo notificatore aveva percorso quest’ultima strada, qualificando la fattispecie come di “irreperibilità assoluta”.

La Corte di Cassazione, investita della questione, richiama, innanzitutto, la lettera dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, in forza del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Il richiamato procedimento di notificazione, dunque, si rende applicabile soltanto nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente all’indirizzo indicato, in quanto trasferito in luogo sconosciuto: questo significa che il messo notificatore deve effettuare delle ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, poiché lo stesso potrebbe essersi semplicemente trasferito in altro indirizzo dello stesso Comune.

Affinché, quindi, la notificazione di una cartella di pagamento possa ritenersi legittima, il messo notificatore non può limitarsi a qualificare come sconosciuta la destinataria all’indirizzo di notificazione (“al citofono e cassette postali”), ma deve effettuare opportune ricerche.

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