Riporto delle perdite escluso per gli eredi

Gli eredi non possono indicare in dichiarazione le perdite di competenza del de cuius derivanti da una partecipazione in una società di persone: lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.1216, depositata ieri, 21 gennaio.

Il caso riguarda gli eredi di un socio di una s.n.c., i quali, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, riportavano nella dichiarazione dei redditi, pro quota, perdite fiscali per 217.005 euro, di competenza del de cuius.

A seguito del controllo automatizzato, le perdite fiscali, utilizzate nelle diverse annualità successive, venivano disconosciute dall’Agenzia delle entrate, la quale sosteneva che non esisteva alcuna previsione normativa in forza della quale le perdite potevano essere utilizzate dagli eredi.

Nell’analizzare la questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario richiamare l’articolo 2284 cod. civ., in forza del quale, a seguito della morte del socio, i soci superstiti devono procedere alla liquidazione della quota agli eredi; in alternativa i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società o continuare la società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi consentano, mediante un accordo di continuazione. È proprio quest’ultima la strada percorsa dagli eredi nel caso oggetto di analisi.

Ad avviso della Corte di Cassazione gli eredi del socio, dunque, “assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane per essi immutata anche nell’ipotesi in cui i soci superstiti decidessero, come nella specie, di stipulare un accordo di continuazione con gli eredi; ciò in quanto il contratto sociale stipulato con il socio de cuius è intuitus personae”.

Aderendo al consolidato orientamento la Corte di Cassazione ha ricordato che la morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio, la quale non si trasferisce agli eredi; si determina, invece, una trasformazione della quota nel corrispondente importo pecuniario, cui diventa creditore l’erede e debitore la società (si rimanda, sul punto, alla precedente Cassazione, n. 5809/2001).

Pertanto “Sul presupposto che la quota di partecipazione sociale non sia suscettibile di un trasferimento per causa di morte, ne consegue che nel patrimonio ereditario del socio defunto non potrà, in nessun caso, esistere, con riferimento alla partecipazione di cui lo stesso in vita risultava titolare, una entità nei confronti della quale possa verificarsi quel meccanismo di sostituzione di un soggetto ad un altro, nella medesima posizione, e del quale, pertanto, si va a prendere il posto”.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, dunque, deve ritenersi che, alla morte del socio il vincolo sociale si estingua immediatamente e definitivamente: agli eredi, invece, viene trasmesso soltanto il valore economico della partecipazione.

Anche nel caso in cui vi sia accordo per la continuazione, l’efficacia dell’adesione al contratto di società decorre soltanto dal momento in cui l’accordo stesso viene stipulato, senza alcuna forma di continuità: l’erede, quindi, non diventa socio a seguito della successione, ma soltanto in forza del successivo atto tra vivi stipulato con i soci superstiti, il quale non ha efficacia retroattiva.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, dunque, gli eredi non potevano indicare nella loro dichiarazione, pro quota, le perdite di competenza del de cuius.

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