Il conguaglio Imu in scadenza il 1° marzo

Il 1° marzo scade il pagamento del conguaglio Imu per l’anno 2020, dato dalla eventuale differenza tra l’importo versato entro il 16 dicembre e l’importo dovuto in base alle nuove aliquote approvate dai Comuni.

Si tratta di una scadenza che interessa solo ed esclusivamente i soggetti passivi Imu in possesso di immobili siti nei Comuni che hanno pubblicato, all’interno del sito del Dipartimento delle Finanze, delle aliquote diverse rispetto a quelle pubblicate al 16 novembre 2020.

Tale possibilità è stata introdotta, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’articolo 1, comma 4-quinquies, D.L. 125/2020, il quale ha sostituito il secondo periodo, del secondo comma dell’articolo 107 D.L. 18/2020.

In particolare, la novellata disposizione ha previsto che le misure definitivamente deliberate dalle Amministrazioni locali potessero essere trasmesse entro la fine del mese di dicembre, per poi essere pubblicate entro la fine del mese di gennaio 2021.

Tale slittamento temporale ha, conseguentemente, previsto, al comma 4-sexies, che “L’eventuale differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.Ne deriva che:·         nell’ipotesi in cui il Comune abbia deliberato maggiori aliquote, entro la fine del mese di dicembre 2020, il contribuente deve versare la differenza tra l’imposta dovuta, a seguito dell’applicazione di dette maggiori aliquote, e quanto già versato nel corso dell’anno 2020 sulla base delle aliquote allora vigenti;·         nell’ipotesi in cui il Comune non abbia deliberato maggiori aliquote, rispetto a quelle pubblicate al 16 novembre 2020, il contribuente non è tenuto al versamento alcunché, in quanto nulla è dovuto a conguaglio;·         nell’ipotesi in cui il Comune abbia deliberato minori aliquote, entro la fine del mese di dicembre 2020, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza tra l’imposta già versata, a seguito dell’applicazione delle aliquote pubblicate entro il 16 novembre, e quanto effettivamente dovuto sulla base delle nuove aliquote deliberate entro la fine di dicembre 2020 e pubblicate entro la fine del mese di gennaio 2021.

Pertanto, per comprendere se sussista l’obbligo di versare l’Imu a conguaglio, entro lunedì 1° marzo 2021, in quanto il 28 febbraio cade di domenica, occorre verificare il sito del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, l’eventuale incremento delle aliquote utilizzate ai fini del calcolo dell’imposta versata entro il 16 dicembre.

Nell’ipotesi di decremento delle aliquote, rispetto a quelle utilizzate ai fini del calcolo dell’imposta versata entro il 16 dicembre, il contribuente può:

  • se il regolamento lo prevede, utilizzare in compensazione l’eccedenza versata con gli importi dovuti per il successivo anno 2021;
  • diversamente, chiedere a rimborso l’eccedenza maturata per effetto della diminuzione dell’aliquota pubblicata.

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