Il reddito esiguo non esclude l’iscrizione alla gestione separata Inps

I redditi esigui percepiti da un professionista, inferiori alla soglia dei 5.000 euro, non escludono l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps; tuttavia possono essere un indice della non abitualità dell’attività svolta. Sono questi i chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10267 depositata ieri, 19 aprile.

Il caso riguarda un avvocato che aveva prodotto, nell’anno 2009, redditi inferiori a 5.000 euro. Purtuttavia l’Inps richiedeva i contributi previdenziali, ritenendo sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, essendo l’avvocato iscritto all’Albo e titolare di partita Iva.

La questione giungeva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, che richiamando quanto in passato statuito dalle Sezioni Unite (n. 3240/2010) ha ricordato che “l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata dall’articolo 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. Con la L. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.

Più precisamente, secondo l’intento del legislatore, vi è obbligo di iscrizione alla gestione separata:

  • da parte dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale (ancorché non esclusiva) attività di lavoro autonomo, e, quindi, anche da parte dei professionisti iscritti ad albi o elenchi che producono reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento,
  • da parte dei lavoratori autonomi occasionali che producono un reddito superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Le fattispecie da ultimo citate, tuttavia, non possono essere confuse, ragion per cui la soglia dei 5.000 euro non può essere automaticamente applicata anche al professionista iscritto all’albo: ben potrebbe accadere, quindi, che un professionista iscritto all’albo sia obbligato all’iscrizione alla Gestione separata pur producendo un reddito inferiore alla richiamata soglia dei 5.000 euro.

Dirimente, infatti, è che l’attività professionale sia svolta in forma abituale o meno.

Tutto quanto appena premesso, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter qualificare l’esiguo reddito (inferiore, appunto, a 5.000 euro) quale indizio per escludere, in concreto, che l’attività sia svolta con carattere dell’abitualità.

La suddetta esiguità del reddito, per poter costituire “segnale” della non abitualità dell’attività deve essere ovviamente frutto di una deliberata scelta del professionista e non una semplice conseguenza dell’ammontare del reddito prodotto nell’anno: un basso reddito percepito, se la volontà è quella di svolgere un’attività abituale, non esclude infatti l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

Ad ogni buon conto, grava sull’Inps l’onere di provare l’abitualità dell’attività; non risultano a tal fine sufficienti l’iscrizione all’albo e la titolarità della partita Iva.

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