Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali

L’agevolazione del superbonus interessa molteplici interventi di riqualificazione energetica, stante la possibilità di estendere la maxi-detrazione ad interventi cd. trainati posti in essere nell’ambito delle opere di efficientamento.

Più in dettaglio, l’articolo 119 D.L. 34/2020 individua, in primis, alcuni interventi di riqualificazione energetica irrinunciabili ai fini dell’accesso alla maxi-detrazione (c.d. “interventi trainanti”); in aggiunta, possono rientrare nel perimetro dell’agevolazione anche gli interventi “trainati” relativi al cd. ecobonus, qualora eseguiti congiuntamente agli interventi principali sopra richiamati.

Affinché l’estensione operi, è tuttavia necessario che gli interventi trainati siano eseguiti nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (articolo 2, comma 5, Decreto Mise 06.08.2020) e, comunque, nel periodo di vigenza dell’agevolazione (circolare AdE 30/E/2020).

Inoltre, l’intervento nel suo complesso deve condurre al miglioramento di due classi energetiche ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, opportunamente attestata dal tecnico abilitato tramite A.P.E. ante e post-intervento.

Tra le opere trainate si annoverano anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi e serramenti.

Con riferimento alla suddetta tipologia di intervento, è ancora fonte di incertezze il tema relativo alle dimensioni, forma e collocazione dei nuovi serramenti da installare.

La questione è stata nuovamente affrontata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della risposta all’istanza di interpello n. 524/2021.

Nel caso illustrato dall’istante veniva infatti palesata la necessità di accorpare ed aumentare le dimensioni degli infissi rispetto a quelli preesistenti.

Più in dettaglio, il contribuente rappresentava la fattispecie in cui la redistribuzione degli spazi interni, effettuata in connessione agli interventi di efficienza energetica trainanti, avrebbe condotto all’aumento di dimensioni delle finestre dell’immobile unifamiliare.

L’Amministrazione interpellata, nel rimarcare “il principio del risparmio energetico” conseguente alla sostituzione dei componenti, ha affermato che gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi risultano ammessi al superbonus a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella preesistente.

In altri termini, non sarebbero vietate ricollocazioni ed accorpamenti con annesse variazioni dimensionali delle finestre, a condizione che la superficie complessiva dei fori architettonici non risulti aumentata (con effetto peggiorativo sul livello di efficienza).

La conclusione cui giunge l’Agenzia, invero, fornisce elementi ulteriori a quelli ricavabili dalle altre interpretazioni precedutesi, introducendo il criterio di misurazione della superficie complessiva finestrata che trascende la misura del singolo serramento sostituito.

La posizione sembra però discostarsi rispetto a quanto sostenuto dall’Enea nell’ambito di precedenti audizioni.

L’Ente, a contrariis, si era infatti espresso in senso negativo sul punto, concedendo modifiche dimensionali e spostamenti delle bucature esclusivamente nell’ipotesi specifica di interventi di demolizione e ricostruzione.

Ancora, venivano considerate ammesse le sostituzioni di infissi a parità di forma e dimensioni con margini di tolleranza dimensionale contenuti entro il 2% in presenza di ragioni tecniche non eludibili, quali, ad esempio, la necessità di assecondare il restringimento delle aperture esterne dovuto alla contestuale installazione di un cappotto termico esterno o a seguito dell’installazione dell’impianto radiante a pavimento provocante l’innalzamento del suolo di calpestio.

La questione, a giudizio dello scrivente, meriterebbe chiarimenti congiunti di prassi diretti ad individuare un orientamento univoco idoneo a fugare i dubbi che sorgono allorquando la sostituzione dei serramenti abbia luogo in circostanze diverse da quelle relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici.

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