Le faq dell’Agenzia dicono (e non dicono) sulle novità del decreto antifrode

Nella giornata di ieri sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate 5 risposte relative all’impatto del c.d. decreto antifrode (il D.L. 157/2021, entrato in vigore lo scorso 12 novembre) sulla “certificazione” delle agevolazioni edilizie fra visto di conformità e asseverazione della congruità dei valori.

Mi vorrei soffermare su una di queste risposte, cha affronta la questione più delicata che è, senza dubbio, quella relativa all’entrata in vigore dei nuovi (misteriosi) “valori massimi per talune categorie di beni” che dovranno essere fissati dal Ministero della Transizione Ecologica e si affiancheranno, non si sa bene come, ai criteri sin qui applicati (convivenza tutta da scoprire quella con i prezziari).

Questa la risposta dell’Agenzia:

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

La risposta, invero piuttosto criptica, sembrerebbe lasciare aperto uno spiraglio all’applicazione di tali valori massimi anche per i lavori già in corso, come peraltro adombrato, per me incomprensibilmente, da alcuni interpreti sulla stampa specializzata.

Mi auguro che ciò non corrisponda alle intenzioni del Governo, perché sarebbe un provvedimento con efficacia retroattiva, quindi illegittimo, che inciderebbe su lavori già programmati sulla base delle regole definite con il decreto Requisiti, entrato in vigore “soltanto” il 6 ottobre 2020.

Come è noto quella disposizione, opportunamente, precisava, all’articolo 12 ,la propria “decorrenza”:

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

Sarebbe importante una (urgente) conferma da parte del Governo che così sarà anche per il decreto MITE, non solo per scongiurare il rischio (inevitabile) di un significativo contenzioso (se così non fosse), ma soprattutto per evitare di “bloccare” nuovamente i lavori del superbonus, finalmente decollati dopo tutte le incertezze applicative del primo anno.

Al momento tutti sono fermi, a partire dagli istituti di credito e da Poste italiane, che non accettano nuove pratiche di cessione dei crediti d’imposta, per non parlare di committenti e fornitori, giustamente preoccupati: serve una parola di chiarezza e serietà per dare a tutti i soggetti interessati una prospettiva credibile.

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