Restrizioni e divieti verso la Russia: adottato l’undicesimo pacchetto sanzionatorio

Il 23 giugno scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti (UE) nn. 1214/2023, 1215/2023 e 1216/2023, modificativi del Regolamento n. 833/2014 e del Regolamento n. 269/2014, con i quali il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a seguito dell’invasione in Ucraina.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese per quanto riguarda i divieti all’importazione e all’esportazione previsti, anche con l’obiettivo di aggiornare le due diligence eventualmente già svolte sui flussi e sui prodotti esportati ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti:

 

Restrizioni soggettive

In forza del Regolamento di esecuzione 1216/2023 sono state aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità nell’elenco contenuto nell’Allegato I del Regolamento n. 269/2014, dove sono listati i soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Regolamento 1214/2023 ha aggiunto, inoltre, 87 soggetti nell’elenco dell’Allegato IV del Regolamento n. 833/2014, che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra in Ucraina, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie dual use e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza russo. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti all’interno dell’elenco, sono state ricomprese alcune entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.

 

Restrizioni merceologiche

Importazione

L’undicesimo pacchetto ha inasprito le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia apportando modifiche agli Allegati XVII e XXI.

In particolare, è stato sostituito l’Allegato XVII, che elenca i prodotti siderurgici la cui importazione dalla Russia è vietata.

Con riferimento, poi, alle tipologie di beni elencati nel citato allegato che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è stato inserito il divieto di importazione o acquisto, a decorrere dal 30 settembre 2023.

Se detti beni incorporano prodotti di cui al codice NC 7207 11, tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024, mentre per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 dal 1° ottobre 2024.

Si evidenzia che grava sull’importatore l’onere di provare che gli elementi siderurgici impiegati per la trasformazione non siano originari della Russia.

 

Esportazione:

È stato ampliato l’elenco dei prodotti cd. “quasi dual use”, ricompresi nell’Allegato VII del Regolamento n. 833/2014, soggetti a divieto di esportazione. In particolare, sono stati inseriti all’interno dell’allegato beni come componenti elettronici, materiali semiconduttori, schede di circuiti stampati, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli, precursori di materiali energetici e di armi chimiche.

È stato sostituito l’Allegato XVIII che elenca i c.d. “beni di lusso” per cui è vietata l’esportazione sopra una certa soglia di valore. Per tali beni è stato inoltre introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica russa.

Anche per i “beni di lusso” è stato introdotto il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali.

Sempre per alcuni “beni di lusso” è stata definitivamente ristretta l’esportazione, a prescindere dal loro valore, ove ricompresi anche nell’Allegato XXIII (che contiene i “beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe”).

È stato ampliato l’elenco dei beni di cui all’Allegato XXIII, a cui sono stati aggiunti prodotti dell’industria chimica, tessile, materie plastiche ecc.. Per i prodotti inclusi per la prima volta in tale allegato, è stata prevista – con alcune eccezioni – una deroga ai divieti di esportazione fino al 25 settembre 2023 per i contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o per i contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

È stato infine introdotto un nuovo divieto relativo alle armi. È dunque proibito vendere, fornire, trasferire o esportare armi da fuoco, loro componenti e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, nonché le armi elencate nel nuovo Allegato XXXV del Reg. 833/2014;

 

Misure antielusive

Il Regolamento 1214/2023 ha previsto un nuovo strumento antielusivo finalizzato alla limitazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione di determinati beni e tecnologie verso alcuni Paesi terzi che favoriscono, attraverso una condotta omissiva, l’elusione dei divieti imposti dall’Unione nei confronti della Russia.

In particolare, è stato aggiunto all’interno del Regolamento n. 833/2014 l’Allegato XXXIII che in futuro elencherà detti beni vietati nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti di proprietà intellettuale.

Tale allegato, inoltre, elencherà i Paesi terzi nei confronti dei quali non sarà possibile compiere le azioni di cui sopra.

 

Regole per il Disinvestimento

Il Regolamento 1214/2023 ha modificato l’articolo 12 ter del Regolamento 833/2014 e ha previsto termini temporali entro cui è possibile richiedere all’autorità competente deroghe a determinati divieti previsti dai pacchetti sanzionatori (i.e. trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, trasferimento di tecnologie e assistenza giuridica), qualora le attività vietate siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

 

Divieto di transito e trasporto

Il Regolamento 2023/1214 ha esteso il divieto di transito per alcuni beni sensibili esportati dall’Ue verso Paesi terzi, attraverso la Russia. Il transito è ora vietato:

  • per i beni e le tecnologie elencati nell’Allegato VII;
  • per i beni e le tecnologie elencati nell’Allegato XI;
  • per i carboturbi e per gli additivi per carburanti, elencati nell’Allegato XX.

È stato altresì esteso il divieto del trasporto di merci nel territorio dell’Unione alle imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro Paese;

Il Regolamento citato, poi, ha previsto dal 24 luglio il divieto di accesso ai porti dell’Ue per le imbarcazioni che effettuano trasferimenti da nave a nave sospettate di violare il divieto di importazione del petrolio russo o il tetto massimo dei prezzi previsto dalla coalizione del G7.

Il medesimo divieto è stato altresì esteso alle navi che non notificano all’autorità competente il trasferimento da nave a nave di petrolio secondo le norme vigenti, nonché per le navi che manipolano o disattivano il sistema di tracciamento della navigazione durante il trasporto di petrolio russo soggetto ai divieti in parola.

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