Differenza tra errore formale e sostanziale nella cessione del credito

Un contribuente, unico proprietario di 2 unità abitative accatastate quali A/2 e C/6 ha effettuato lavori ai fini della fruizione del c.d. superbonus; in particolare, ha effettuato sia lavori su parti comuni sia lavori sulle singole unità abitative.

La comunicazione per la cessione del credito al general contractor è stata effettuata comunicando i lavori su parti comuni ripartendoli alle singole unità immobiliari anziché comunicarle come condominio minimo.

È classificabile quale errore formale rimediabile con la comunicazione all’Agenzia delle entrate, oppure si deve considerare errore sostanziale e quindi da annullare la cessione.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master in 4 videoconferenze sulla società semplice: profili civilistici, fiscalità diretta/indiretta, operazioni straordinarie e aspetti previdenziali/internazionali. A partire dal 9/09/2026

Master operativo sulle principali agevolazioni per le imprese (contributi, crediti d’imposta, finanziamenti) per investimenti in innovazione, digitalizzazione e beni strumentali. A partire dal 15/09/2026

Master operativo sulla fiscalità e gestione delle imprese agricole: regime fiscale, società agricole, tassazione redditi, IVA, agriturismo, operazioni straordinarie. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto