Differenza tra errore formale e sostanziale nella cessione del credito

Un contribuente, unico proprietario di 2 unità abitative accatastate quali A/2 e C/6 ha effettuato lavori ai fini della fruizione del c.d. superbonus; in particolare, ha effettuato sia lavori su parti comuni sia lavori sulle singole unità abitative.

La comunicazione per la cessione del credito al general contractor è stata effettuata comunicando i lavori su parti comuni ripartendoli alle singole unità immobiliari anziché comunicarle come condominio minimo.

È classificabile quale errore formale rimediabile con la comunicazione all’Agenzia delle entrate, oppure si deve considerare errore sostanziale e quindi da annullare la cessione.

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