Formazione 4.0 e training on the job: niente di nuovo sul fronte della prova

Fermi gli oneri probatori in capo ai contribuenti, ritenere, da parte degli uffici accertatori, che le modalità formative on the job non siano di per sé agevolabili 4.0 solo perché potenzialmente sovrapponibili all’ordinaria attività lavorativa aziendale, è contestazione che pare allineata più a petizioni di principio che non a dati normativi.

Il credito d’imposta per le attività di formazione del personale costituisce, nel panorama dell’attività di controllo fiscale avente a oggetto le agevolazioni correlate al Piano Nazionale Transizione 4.0 di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (e successive integrazioni), uno dei principali argomenti di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Premesso che le indagini dei funzionari in materia si concentrano, innanzitutto, sulla completezza e sui contenuti di merito del dossier documentale di riferimento – sono richiesti immancabilmente la dichiarazione del legale rappresentante di rilascio a ogni dipendente dell’attestazione di effettiva partecipazione alla formazione (con specifica degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze acquisite); la certificazione di effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alla contabilità aziendale, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella Sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010); la Relazione illustrativa di modalità e contenuti delle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti dal personale sia discente che docente e/o dai formatori esterni; le fatture dei costi sostenuti per la certificazione, la documentazione, le docenze, l’ospitalità dei formatori; il bilancio di verifica e i conti di mastro dell’anno d’imposta oggetto di controllo; ogni documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione dell’agevolazione – peculiare attenzione e cautela meritano i recuperi erariali in punto formazione on the job: ossia la formazione gestita in house mediante uno o più dipendenti che, formatisi sull’argomento innovativo da trattare, trasmettono le loro nuove competenze ai colleghi, anche con modalità operative.

Le contestazioni fiscali riguardano in particolare la formazione riguardante l’integrazione digitale dei processi aziendali, agevolabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m), D.M. 4 maggio 2018: ovvero la formazione relativa all’operatività dei nuovi software gestionali che vengano adottati dall’impresa per gestire unitariamente, in un unico flusso di processo/collegamento, i dati, le funzioni operative e i dispositivi aziendali altrimenti scollegati tra di loro. Di tale attività formativa, se svolta on the job, facilmente i verificatori/controllori eccepiscono l’assenza di “autonoma identificabilità” rispetto all’attività aziendale produttiva tipica; sulla scorta della tesi, sviluppata muovendo dalle risposte a interpello n. 79/E/2019 e n. 343/E/2021, per cui presupposto essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione è lo svolgimento di attività formative effettive, strutturate e autonomamente identificabili. Da tale impostazione deriva allora che le attività formative on the job non sarebbero agevolabili, per gli uffici, se potenzialmente idonee a sovrapporsi all’attività lavorativa ordinaria e a generare veri e propri output aziendali, i quali risulterebbero così frutto non tanto di un’attività di formazione sui nuovi gestionali, ma di un semplice “apprendimento implicito”.

La tesi merita un’opportuna riflessione, posto che la formazione avente a oggetto applicativi informatici gestionali, destinati a rivoluzionare in concreto la modalità di gestione dei processi aziendali, difficilmente potrà svolgersi con modalità diverse da quella on the job: non potendo certo limitarsi, l’apprendimento di un software, a lezioni teoriche in aula, ma richiedendosi inevitabilmente uno spazio di operatività pratica (a pena di vedersi bloccare, l’indomani, l’attività aziendale). In questo quadro, è da aver chiaro che l’attività formativa on the job non è vietata dalle norme agevolative; e se la formazione riguarda il nuovo software gestionale, appare difficile ipotizzare che questo possa essere appreso dai dipendenti in un luogo diverso dalle loro postazioni di lavoro: a meno di non voler immaginare i malcapitati dipendenti dapprima lavorare ordinariamente con i vecchi gestionali, per poi rifare daccapo il medesimo lavoro secondo i nuovi gestionali, in maniera “autonomamente identificabile”. In tema è bene ricordare che l’art. 31, comma 3, lett. a), Regolamento UE 651/2014, espressamente qualifica come ammissibili alle agevolazioni nazionali le «spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione»: così confermando che componenti del personale aziendale sono eleggibili a formatori dei propri colleghi, anche on the job. Inoltre, l’art. 3, comma 6, D.M. 4 maggio 2018, là dove richiede specifici requisiti soggettivi dei formatori esterni nell’ipotesi in cui vengano coinvolti, certifica – implicitamente – che è ammessa anche un’attività formativa affidata a dipendenti propri. Il tema non è tanto, allora, discettare se la formazione erogata da proprio personale sia o meno sovrapponibile alle lavorazioni ordinarie – circostanza che comunque non può realizzarsi in caso di formazione sui nuovi gestionali, essendo per sua natura tale attività ”altra” rispetto a quella sino a quel momento ordinariamente gestita con gestionali diversi – quanto un tema di dimostrazione e prova, gravante su contribuente trattandosi di agevolazioni fiscali, che l’attività formativa si è svolta con un inizio e una fine tracciabili, in termini di durata congrua e allineata alle esigenze operative aziendali.

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