La bozza di principio contabile OIC per le micro e piccole imprese conferma che la rinuncia del socio al credito è un apporto di patrimonio solo se dalle evidenze disponibili emerge la finalità di rafforzamento patrimoniale. L’art. 88, comma 4-bis, TUIR prescinde, invece, dalla rappresentazione in bilancio, anche per le micro-imprese entrate in derivazione rafforzata, per cui, quando la rinuncia transita a Conto economico, occorre gestire in dichiarazione le relative variazioni
Il 7 agosto 2026 l’OIC ha posto in consultazione, fino al 28 febbraio 2027, la bozza di Principio contabile per le micro e piccole imprese, destinata alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c., e alle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, c.c., con esclusione degli enti di investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria (par. 1.5).
In materia di rinuncia del socio al credito la bozza non introduce novità. Il par. 11.15, infatti, riproduce letteralmente il par. 36 dell’OIC 28, secondo cui la rinuncia, «se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società», è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio «a prescindere dalla natura originaria del credito».
Pertanto, l’iscrizione a Patrimonio netto richiede 2 condizioni:
- la qualità di socio con cui il creditore agisce, posto che il par. 11.4 esclude le operazioni in cui il socio interviene come cliente, fornitore o finanziatore;
- la finalità di rafforzamento patrimoniale, desumibile dalle evidenze disponibili.
In mancanza, l’effetto della rinuncia transita nel Conto economico. Non trova, quindi, conferma nel testo la lettura secondo cui la rinuncia sarebbe sempre un apporto. Sul tema, inoltre, l’Allegato B non prevede semplificazioni.
La regola fiscale e la derivazione rafforzata
Come è noto, l’art. 88, comma 4-bis, TUIR, considera sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti per la parte che eccede il relativo valore fiscale, che il socio comunica alla partecipata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza, il valore fiscale è assunto pari a zero. Specularmente, il socio incrementa il costo fiscale della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito (artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, TUIR). Dal 1° gennaio 2027 la disposizione è collocata nell’art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 117/2026.
La norma assume come presupposto la qualità di socio e non richiama la finalità dell’operazione. Infatti, la risoluzione n. 124/E/2017, richiamando la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, precisa che l’eccedenza costituisce sopravvenienza imponibile «a prescindere dal relativo trattamento contabile».
La stessa risoluzione esclude dal comma 4-bis la rinuncia degli amministratori non soci e quella che «trovi causa nell’animus donandi». Quest’ultima ipotesi va intesa in senso stretto, quale causa estranea al rapporto sociale, e non coincide con la mancanza delle evidenze richieste dal par. 11.15.
Per il socio persona fisica non imprenditore, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore fiscale dei crediti coincida con il nominale, per cui la comunicazione non è necessaria (risoluzione n. 124/E/2017 e risposta a interpello n. 182/2025).
L’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 192/2025, ha esteso la derivazione rafforzata alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ciò non modifica il quadro, in quanto l’art. 88, comma 4-bis, TUIR, rientra tra le disposizioni fatte salve dall’art. 2, comma 2, D.M. n. 48/2009, cui rinvia il D.M. 3 agosto 2017, e determina direttamente la rilevanza reddituale della rinuncia in funzione del valore fiscale del credito.
La rinuncia rilevata a Conto economico
Secondo una parte della dottrina (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 15 febbraio 2016), la rinuncia non finalizzata alla patrimonializzazione, e quindi rilevata a Conto economico, resterebbe estranea all’art. 88, comma 4-bis, TUIR: la partecipata tasserebbe un’ordinaria sopravvenienza e il socio dedurrebbe una perdita su crediti ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR.
Tale tesi non appare condivisibile, perché introduce un presupposto, la finalità patrimoniale, che la norma non contiene e fa dipendere l’imponibile da una valutazione delle «evidenze disponibili» rimessa al redattore del bilancio. D’altra parte, il meccanismo del valore fiscale neutralizza già il rischio di salti d’imposta. Nello stesso senso si esprime la norma di comportamento AIDC n. 232/2025.
Pertanto, l’art. 88, comma 4-bis, TUIR, si applica a ogni rinuncia del socio che trovi causa nel rapporto sociale, indipendentemente dalla sua rappresentazione in bilancio. Restano escluse soltanto le remissioni in cui il socio agisce come controparte commerciale (ad esempio, gli abbuoni su forniture), che seguono le regole ordinarie.
Un esempio applicativo
Si ipotizzi che Alfa S.r.l. rinunci, senza evidenze di finalità patrimoniale, a un credito di 100.000 euro verso la partecipata Beta S.r.l., interamente riconosciuto ai fini fiscali e sul quale non sono state dedotte perdite. Alfa comunica il valore fiscale con dichiarazione sostitutiva.
Beta rileva a Conto economico una sopravvenienza attiva di 100.000 euro e opera una variazione in diminuzione di pari importo. Alfa, a sua volta, riprende a tassazione la perdita di 100.000 euro e incrementa di pari importo il costo fiscale della partecipazione (art. 101, comma 7, TUIR).
In assenza della dichiarazione sostitutiva, invece, il valore fiscale è pari a zero e Beta tassa l’intera sopravvenienza.
Dichiarazione sostitutiva e documentazione delle evidenze
In conclusione, la dichiarazione sostitutiva sul valore fiscale va acquisita in ogni caso dal socio impresa, anche quando il bilancio non qualifica l’operazione come apporto.
Per le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, c.c., che possono non redigere la Nota integrativa (par. 19.9 della bozza), manca, inoltre, la sede in cui dare conto delle evidenze richieste dal par. 11.15, per cui diventano decisivi il contenuto dell’atto di rinuncia e la delibera assembleare che ne prende atto. In sede di consultazione sarebbe, quindi, opportuno che l’OIC indicasse, almeno in via esemplificativa, le evidenze rilevanti.
