Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 296141/2026 disciplina le modalità di adesione al ravvedimento speciale previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, riservato ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. La regolarizzazione riguarda le annualità 2020-2023 e si perfeziona mediante il versamento delle imposte sostitutive, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili. L’opzione si esercita con il modello F24, dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.
Era atteso entro la scadenza dell’esercizio dell’opzione per il CPB 2026/2027 il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate volto a definire le modalità e i termini per esercitare l’opzione relativa al particolare regime del ravvedimento speciale previsto dall’art. 29, D.Lgs. n. 148/2026.
La pubblicazione è avvenuta lo scorso 23 ottobre (Provvedimento n. 296141/2026).
Il ravvedimento speciale consente, attraverso il versamento di imposte sostitutive, di regolarizzare le annualità comprese tra il 2020 e il 2023.
L’art. 2 del Provvedimento definisce l’ambito di applicazione dell’agevolazione. La misura interessa i contribuenti che:
- dopo aver aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il 2024-2025, rinnovano nei termini l’adesione anche per il biennio 2026-2027;
- nelle annualità interessate (2020-2023) abbiano applicato gli ISA.
La possibilità viene tuttavia estesa anche ad alcune specifiche ipotesi di esclusione:
- soggetti che abbiano dichiarato cause di esclusione dagli ISA connesse alla pandemia da Covid-19;
- contribuenti che abbiano dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- soggetti esclusi per l’esercizio di 2 o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività non considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente abbiano superato il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il provvedimento precisa inoltre che, qualora nello stesso periodo d’imposta (2020 -2023) siano stati conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, il ravvedimento è ammesso soltanto esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali
Ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, assumono rilevanza i dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, compresi quelli utilizzati ai fini ISA, alla data del 12 agosto 2026, coincidente con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026.
L’Allegato n. 1 al Provvedimento individua i campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti per la determinazione delle somme dovute.
L’opzione viene esercitata, per ciascuna annualità, attraverso la presentazione del modello F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.
Nel modello F24 devono essere riportati:
- l’anno di riferimento;
- il numero complessivo delle rate;
- gli appositi codici tributo, che saranno istituiti con una successiva risoluzione.
Occorre prestazione particolare attenzione in caso di adesione dei soggetti trasparenti (società di persone e associazioni ex art. 5, TUIR, nonché le società che applicano i regimi di trasparenza degli artt. 115 e 116, TUIR), in tali casi, infatti, ai fini dell’esercizio dell’opzione occorre la presentazione di tutti gli F24 relativi alla prima o unica rata da parte:
- della società o associazione per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRAP;
- dei soci o associati per quanto attiene alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle addizionali.
In alternativa, come previsto, dall’art. 29, comma 11, D.Lgs. n. 148/2026, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle addizionali possono essere versate dalla società o associazione.
Il versamento deve avvenire dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027.
Il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione oppure scegliere la rateazione, fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo.
In quest’ultimo caso, sulle rate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Per ciascuna annualità interessata (2020-2023), il ravvedimento rateale si perfeziona soltanto con il pagamento di tutte le rate e il tardivo versamento di una rata successiva alla prima non determina, tuttavia, la perdita della rateazione qualora il pagamento venga eseguito entro la scadenza prevista per la rata successiva.
Occorre prestare un’attenzione particolare alle tempistiche dei controlli fiscali in capo al soggetto che intende aderire al ravvedimento speciale; infatti, il Provvedimento prevede che il ravvedimento non si perfeziona qualora il versamento in unica soluzione o quello della prima rata intervenga dopo la notifica:
- di processi verbali di constatazione;
- di schemi di atto di accertamento ai sensi dell’art. 6-bis, Legge n. 212/2000;
- di atti di recupero di crediti inesistenti.
Alla luce di ciò, dunque, assume quindi particolare rilievo il momento in cui viene effettuato il primo versamento rispetto all’eventuale attività di controllo già formalizzata dall’Amministrazione finanziaria.
Da ultimo, il Provvedimento dispone che, per agevolare il calcolo delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate, come avvenuto in relazione alle precedenti edizioni del ravvedimento speciale, metterà a disposizione dei contribuenti, per ogni annualità, gli elementi e le informazioni in proprio possesso utili alla determinazione delle imposte sostitutive.
Tali dati potranno essere consultati attraverso il cassetto fiscale, direttamente dall’interessato oppure dall’intermediario munito di delega. Gli elementi informativi non saranno invece predisposti per i soggetti che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.
