Dichiarazioni dopo il 2 novembre: tardiva, integrativa e ravvedimento

Dopo la scadenza del 2 novembre 2026 per la presentazione dei Modelli Redditi, i contribuenti possono regolarizzare omissioni ed errori mediante dichiarazione tardiva, integrativa e ravvedimento operoso. La dichiarazione trasmessa entro il 1° febbraio 2027 resta valida, con una sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro mediante ravvedimento; oltre tale termine è considerata omessa. Le dichiarazioni integrative a sfavore consentono di correggere errori con sanzioni ridotte in funzione della tempestività della regolarizzazione.

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Nei giorni successivi alla scadenza di invio dei Modelli Redditi PF, SP e SC 2026, slittata per i soggetti “solari” a lunedì 2 novembre, poiché il 31 ottobre cadeva di sabato, è possibile trovarsi a gestire 3 situazioni tipiche: la dichiarazione non trasmessa, quella trasmessa con errori a danno dell’Erario e quella trasmessa con errori a danno del contribuente. 

Gli strumenti per rimediare sono noti (dichiarazione tardiva, dichiarazione integrativa, ravvedimento operoso), ma il loro costo e i loro effetti dipendono in modo decisivo dal momento in cui si interviene.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è valida, salva l’applicazione delle sanzioni; oltre tale limite, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte in essa indicate. 

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Quest’anno, contando i 90 giorni dal termine “slittato” del 2 novembre, il novantesimo giorno cade domenica 31 gennaio e il termine si sposta, così, a lunedì 1° febbraio 2027.  

La dichiarazione presentata entro 90 giorni è punita con la sanzione fissa di 250 euro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), riducibile a 25 euro con il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997. Se, oltre alla dichiarazione, non sono stati eseguiti i versamenti del saldo 2025 e del primo acconto 2026, occorre ravvedere anche questi ultimi: imposta, interessi al tasso legale e sanzione per omesso versamento del 25% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta in base al momento della regolarizzazione. 

Si pensi, ad esempio, a un contribuente che trasmette il Modello Redditi PF il 15 dicembre 2026 e non ha versato il saldo IRPEF di 2.000 euro, scaduto il 30 giugno 2026. Il ravvedimento comprende: 

  • 25 euro per la tardiva presentazione (250 euro x 1/10); 
  • 2.000 euro di imposta; 
  • 62,50 euro di sanzione sul versamento (25% x 1/8 = 3,125%, ravvedimento entro il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione); 
  • gli interessi legali dal 1° luglio 2026 al giorno del versamento. 

Superati i 90 giorni, la dichiarazione è omessa. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro; se non sono dovute imposte, si va da 250 a 1.000 euro, importo aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Il ravvedimento non è ammesso per la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (art. 13, comma 2-ter, D.Lgs. n. 472/1997). Resta, però, la riduzione al 75% delle imposte dovute, se la dichiarazione omessa viene presentata spontaneamente, non oltre i termini di accertamento e prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento (art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997). 

Diverso è il caso della dichiarazione trasmessa nei termini ma contenente errori od omissioni che hanno determinato un minor imponibile, una minore imposta o un maggior credito. La correzione avviene con la dichiarazione integrativa, che l’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, consente di presentare entro i termini di decadenza dell’accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).  

Occorre però distinguere la natura dell’errore, perché cambia la sanzione di partenza: 

  • se l’errore incide sull’imposta, la sanzione per infedele dichiarazione è del 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); 
  • se l’infedeltà emerge da un’integrativa presentata entro i termini di accertamento e prima di accessi, ispezioni e verifiche, si applica invece la sanzione per omesso versamento aumentata al doppio, cioè il 50%, con un minimo di 150 euro (art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997); 
  • se l’imposta è stata correttamente dichiarata ma non versata, non serve l’integrativa: è sufficiente il ravvedimento del versamento. 

Sulla sanzione così individuata operano le riduzioni dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997: 1/9 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; 1/8 entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; 1/7 entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; 1/6 oltre tale termine. Un’integrativa a sfavore del Modello Redditi 2026 trasmessa entro il 1° febbraio 2027 rientra quindi nella finestra dei 90 giorni e beneficia della riduzione a 1/9. 

Anche l’integrativa a favore può essere presentata entro i termini di accertamento, ma l’utilizzo del credito che ne emerge cambia a seconda del momento di presentazione: 

  • se l’integrativa è presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (integrativa “annuale”), il maggior credito è utilizzabile in compensazione già dal giorno successivo alla presentazione; 
  • se è presentata oltre tale termine (integrativa “ultrannuale”), il credito può essere utilizzato in compensazione solo per il versamento di debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa, e va indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa a quel periodo. 

Il 2 novembre 2026 ha quindi segnato anche un secondo spartiacque. Un’integrativa a favore del Modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024) trasmessa entro quella data era “annuale”; trasmessa oggi è “ultrannuale”. Se presentata nel 2026, il credito sarà spendibile in compensazione solo dal 1° gennaio 2027. Resta sempre possibile, in alternativa, la richiesta di rimborso. 

La tabella che segue riepiloga le diverse situazioni. 

Situazione Strumento Termine Sanzione applicabile Con ravvedimento 
Dichiarazione non trasmessa Dichiarazione tardiva 1° febbraio 2027  250 euro 25 euro, più ravvedimento dei versamenti 
Dichiarazione trasmessa oltre i 90 giorni Dichiarazione omessa — 120% delle imposte, minimo 250 euro (75% se presentata spontaneamente prima di qualunque attività di accertamento) Non ammesso 
Errore a sfavore che incide sull’imposta Integrativa Termini di accertamento 50%, minimo 150 euro 1/9, 1/8, 1/7 o 1/6 secondo il momento 
Errore formale Integrativa Termini di accertamento Da 250 a 2.000 euro Riduzioni dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 
Errore a favore Integrativa Termini di accertamento Nessuna Credito subito compensabile solo se integrativa “annuale” 

Per lo studio, i prossimi mesi sono quindi scanditi da 2 date: il 1° gennaio 2027, da cui diventano compensabili i crediti delle integrative a favore “ultrannuali” presentate nel 2026, e il 1° febbraio 2027, ultimo giorno per la dichiarazione tardiva.  

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, troveranno applicazione il Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024) e il nuovo Testo unico su adempimenti e accertamento (D.Lgs. n. 141/2026). I principi esaminati restano, ma i riferimenti normativi andranno aggiornati alla nuova numerazione.

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