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La settimana ha fatto registrare soprattutto sentenze della Corte di Cassazione in materia tributaria, societaria e concorsuale, con ricadute operative sulla gestione dei rimborsi IVA, sulla tenuta della contabilità e sulla responsabilità degli amministratori.
Giurisprudenza
Rimborso dei costi delle fideiussioni IVA: gli interessi decorrono dall’esigibilità del credito
La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il contribuente sostiene costi per garanzie fideiussorie richieste ai fini dell’erogazione di un rimborso IVA, il diritto al rimborso degli oneri della garanzia può comprendere anche gli interessi legali.
Con le sentenze n. 27979 e n. 27980 del 28 ottobre 2026, la Corte ha individuato il momento iniziale della decorrenza degli interessi nella data in cui il credito al rimborso diventa esigibile. Tale momento coincide, in particolare, con il riconoscimento espresso del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria oppure con la scadenza dei termini per l’accertamento dell’imposta oggetto del rimborso.
La Corte ha distinto l’obbligazione principale, relativa alla restituzione dei costi sostenuti per la fideiussione, dall’obbligazione accessoria relativa agli interessi. Il pagamento della garanzia non costituisce, quindi, il momento determinante per la decorrenza degli interessi, che devono essere collegati all’esigibilità del credito di rimborso.
Sul piano operativo, nelle controversie e nelle istanze di rimborso occorre verificare la data di riconoscimento del credito, la scadenza dei termini di accertamento e l’eventuale mancata corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute. La pronuncia n. 27979 ha disposto la Cassazione con rinvio della decisione impugnata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenze n. 27979 e n. 27980 del 28 ottobre 2026
Esecuzione individuale e fallimento del debitore: limiti alla prosecuzione dell’azione
La Corte di Cassazione ha esaminato il rapporto tra procedura esecutiva individuale e procedura concorsuale, ribadendo che, in presenza del fallimento del debitore, la prosecuzione dell’esecuzione individuale non costituisce la regola generale.
Secondo la ricostruzione della sentenza n. 27787 del 26 ottobre 2026, il privilegio processuale che consente la prosecuzione dell’azione esecutiva individuale durante la procedura concorsuale spetta, di regola, al creditore fondiario e ai soggetti ai quali la legge riconosce una posizione qualificata. Gli altri creditori devono far valere le proprie pretese nell’ambito della procedura concorsuale.
La pronuncia ha inoltre affrontato gli effetti dell’annotazione del trasferimento dell’ipoteca. L’annotazione conserva il grado originario della garanzia, ma non può pregiudicare i diritti dei creditori concorrenti o gli atti dispositivi compiuti, prima dell’annotazione, dal soggetto risultante titolare nei registri immobiliari.
Per i professionisti che assistono imprese in crisi, la decisione impone di verificare la legittimazione del creditore a proseguire l’esecuzione individuale, la corretta collocazione della pretesa nel passivo e gli effetti dell’annotazione delle vicende della garanzia ipotecaria.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 27787 del 26 ottobre 2026
Bancarotta per distrazione: necessaria la prova della disponibilità dei beni e della loro destinazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37778 del 28 ottobre 2026, ha ribadito che la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento della previa disponibilità dei beni da parte dell’impresa o dell’imprenditore.
Le scritture contabili non assumono, in sede penale, un valore di prova assoluto della presenza dei beni nell’impresa. Devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità e confrontate con gli ulteriori elementi acquisiti nel processo. Una volta accertata la disponibilità dei beni, la mancata dimostrazione della loro destinazione può concorrere a fondare la prova della distrazione o dell’occultamento.
La pronuncia ha inoltre esaminato la posizione dell’amministratore di fatto. La qualifica può essere desunta da elementi concreti di gestione, quali l’effettiva partecipazione alle decisioni aziendali, la disponibilità degli strumenti operativi e dei conti, il controllo dell’attività e l’esercizio di poteri tipici dell’amministratore.
L’amministratore di diritto può rispondere insieme all’amministratore di fatto quando abbia omesso di impedire l’evento, pur avendo l’obbligo giuridico di intervenire. Per i professionisti, la decisione conferma l’importanza di ricostruire in modo documentato la disponibilità dei beni, la tracciabilità delle movimentazioni e l’effettivo ruolo svolto dai soggetti che hanno gestito l’impresa.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 37778 del 28 ottobre 2026
Avvicendamento nella gestione societaria: obblighi del nuovo amministratore sulla contabilità
La Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza penale dell’omessa verifica e della mancata regolarizzazione della contabilità in caso di avvicendamento nella gestione societaria.
Con la sentenza n. 37969 del 29 ottobre 2026, relativa a ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice documentale, la Corte ha ribadito che il nuovo amministratore o liquidatore non può limitarsi a ricevere formalmente la gestione. Deve verificare la situazione contabile e documentale della società e intervenire per ripristinare o regolarizzare le scritture mancanti o lacunose.
La mancata tenuta della contabilità può assumere rilievo come bancarotta fraudolenta documentale quando sia finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali. Nei casi meno gravi, l’omissione degli obblighi documentali può integrare la bancarotta semplice documentale, trattandosi di una fattispecie che non richiede necessariamente la prova di un danno concreto ai creditori.
La sentenza ha inoltre considerato il caso della compensazione tra un credito della società fallita e un debito personale dell’amministratore derivante dall’acquisto di quote sociali. La diversità dei soggetti titolari delle rispettive obbligazioni impedisce la compensazione e può determinare un depauperamento del patrimonio sociale rilevante ai fini della bancarotta.
Nella gestione degli incarichi societari è quindi necessario documentare il passaggio delle consegne, lo stato delle scritture, la situazione dei beni aziendali, i rapporti con gli amministratori precedenti e le iniziative assunte per colmare eventuali irregolarità contabili.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 37969 del 29 ottobre 2026
Scadenze e azioni operative
Nel periodo esaminato non sono state individuate, tra le fonti consultate, nuove scadenze generali derivanti da atti pubblicati nella settimana e direttamente collegabili alle novità selezionate.
Restano operative le seguenti verifiche professionali connesse alle pronunce pubblicate:
- rimborsi IVA assistiti da garanzia: verificare, per le pratiche ancora pendenti o definite senza corresponsione degli interessi, la data di riconoscimento del rimborso e la scadenza dei termini di accertamento;
- procedure esecutive riguardanti imprese sottoposte a procedura concorsuale: controllare la legittimazione del creditore a proseguire l’esecuzione individuale e il corretto coordinamento con l’ammissione al passivo;
- passaggi di consegne tra amministratori o liquidatori: acquisire e conservare una documentazione analitica sullo stato della contabilità, dei libri sociali, dei beni aziendali e dei rapporti bancari;
- società in crisi o prossime alla liquidazione: ricostruire la destinazione dei beni e delle disponibilità finanziarie, verificando la coerenza tra scritture contabili, documentazione bancaria e movimentazioni patrimoniali.
