La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, riconosce la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative tributarie, indipendentemente dal loro importo, estendendo le garanzie previste dall’art. 6 CEDU. La pronuncia apre alla possibilità di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi tributari, mediante il rimedio della Legge Pinto, da attivare nei termini previsti.
Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, per l’irragionevole durata di 5 procedimenti tributari, protrattisi tra 8 anni e 9 mesi e 24 anni e 7 mesi, nonché, con riguardo a 2 dei ricorsi, dell’art. 13, CEDU. La premessa logica della decisione, sviluppata ai par. 25-30, ha tuttavia una portata ben più ampia: le sanzioni amministrative tributarie, in quanto fondate su disposizioni di carattere generale rivolte alla generalità dei contribuenti e preordinate a una finalità al contempo dissuasiva e repressiva, integrano un’«accusa in materia penale» secondo i criteri Engel, a prescindere dalla loro entità, tanto che la qualificazione è stata riferita anche a pene pecuniarie di poco superiori a 140 euro.
La pronuncia smentisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che subordinava l’applicabilità del volet penale dell’art. 6 al superamento di una soglia di afflittività ovvero alla previsione della sanzione in una norma formalmente penale, così rendendo di fatto inoperante, in materia fiscale, il rimedio indennitario della Legge n. 89/2001. Viene altresì ricomposta una contraddizione interna all’ordinamento, giacché le medesime sanzioni erano già considerate sostanzialmente penali dalla giurisprudenza penale ai fini del ne bis in idem, nel solco di Grande Stevens c. Italia e di A e B c. Norvegia.
La Corte non dichiara il rimedio strutturalmente inefficace, ma ne addebita l’inidoneità all’interpretazione dei giudici interni, cui affida, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito di adeguarla. Ne consegue che, per i giudizi tributari conclusi dopo la data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44, par. 2, CEDU, la domanda di equa riparazione dovrà essere proposta dinanzi alla Corte d’Appello nel termine semestrale di decadenza dell’art. 4, Legge n. 89/2001, pena l’irricevibilità di un successivo ricorso a Strasburgo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La domanda presuppone che nel giudizio presupposto siano state contestate anche le sanzioni, restando l’obbligazione d’imposta in quanto tale estranea all’art. 6 secondo l’insegnamento di Ferrazzini c. Italia. La durata, inoltre, si computa dalla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica recante l’irrogazione delle sanzioni, e non dal deposito del ricorso introduttivo, come invece prevede l’art. 2, comma 2-bis, della Legge Pinto; resta aperto l’interrogativo se, nei procedimenti soggetti al contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, il dies a quo debba essere anticipato alla comunicazione dello schema di atto.
Poiché la nozione di materia penale è unitaria nel sistema convenzionale, la qualificazione si riflette sull’intero statuto delle garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 4 del Protocollo n. 7. Sul versante processuale assumono rilievo, con riguardo alla componente sanzionatoria del rapporto, il diritto al silenzio rispetto agli obblighi di risposta a questionari e inviti, fermo restando che la garanzia non copre la documentazione contabile obbligatoria; il diritto al confronto con i testimoni a carico, che preclude di fondare la sanzione in via esclusiva o determinante su dichiarazioni di terzi mai sottoposte a contraddittorio; la presunzione di innocenza, che esige la prova della colpevolezza ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, anche quando la ripresa d’imposta poggi su presunzioni legali. Sul versante sostanziale si rafforzano i dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 1, Costituzione, della regola transitoria dell’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, che riserva il più mite regime sanzionatorio alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; le clausole di non punibilità per obiettiva incertezza normativa devono essere lette in chiave estensiva, sì da ricomprendere i mutamenti giurisprudenziali imprevedibili in malam partem; l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi e agli ex soci di società estinte acquista, infine, un fondamento convenzionale. Occorre tuttavia rammentare che, secondo la stessa Corte (par. 29), le maggiorazioni d’imposta non appartengono al nucleo del diritto penale, sicché le garanzie processuali possono trovare applicazione con un’intensità attenuata.
Sul piano della difesa tecnica, la decisione suggerisce di dedurre sistematicamente, con riferimento alla componente sanzionatoria, la violazione delle garanzie convenzionali, anche al fine di sollecitare questioni di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, Costituzione, e di presidiare con attenzione i termini per l’attivazione del rimedio Pinto, conservando evidenza della data di notifica dell’atto impositivo. La recente Riforma tributaria non ha infatti colmato la distanza tra diritto interno e CEDU: in attesa di un intervento legislativo, l’adeguamento resta affidato all’interpretazione convenzionalmente conforme dei giudici e all’iniziativa dei difensori.
