Perdite fiscali, rilevante anche il trasferimento del controllo indiretto

Il riporto delle perdite fiscali ex art. 84 TUIR consente l’utilizzo delle perdite pregresse nei limiti dell’80% del reddito imponibile, salvo il regime più favorevole per le perdite dei primi tre periodi d’imposta. La disciplina ha anche funzione antielusiva, volta a contrastare il commercio delle “bare fiscali”, limitando il riporto in presenza di trasferimento del controllo e modifica dell’attività principale. Il Decreto Omnibus estende ora il perimetro anche ai trasferimenti indiretti del controllo, imponendo verifiche sull’intera catena partecipativa e rafforzando il coordinamento con le operazioni straordinarie e l’interpello disapplicativo.

Perdite fiscali: regole di utilizzo e funzione antielusiva 

Il riporto delle perdite fiscali, disciplinato dall’art. 84, TUIR, rappresenta uno dei principali istituti della fiscalità d’impresa. Attraverso tale meccanismo, le società possono utilizzare le perdite maturate in un determinato periodo d’imposta per ridurre i redditi imponibili degli esercizi successivi, assicurando una determinazione della capacità contributiva coerente con l’andamento economico dell’impresa. 

In particolare, nella sua configurazione attuale, il comma 1 dell’art. 84, TUIR, stabilisce che le perdite di un periodo di imposta possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. 

Il comma 2 prevede, invece, un regime più favorevole, ammettendo che le perdite maturate nei primi 3 periodi d’imposta di una nuova attività possano essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali né quantitativi.  

Accanto a tale funzione fisiologica di determinazione della capacità contributiva, la disciplina incorpora una rilevante finalità antielusiva volta a contrastare il fenomeno del c.d. commercio delle bare fiscali, ossia l’acquisizione di società caratterizzate dalla presenza di ingenti perdite fiscali piuttosto che da un’effettiva attività economica, poste in essere esclusivamente al fine di conseguire un vantaggio fiscale derivante dall’utilizzo di tali perdite. In questa prospettiva si inserisce il comma 3 dell’art. 84, TUIR, che limita il riporto delle perdite qualora si verifichino congiuntamente il trasferimento del controllo della società e la modifica dell’attività principale. 

La stretta del 2024 contro il commercio delle perdite 

Un primo significativo intervento di riforma della disciplina è stato realizzato dal D.Lgs. n. 192/2024, il quale ha modificato il comma 3 dell’art. 84, TUIR, con il chiaro obiettivo di contrastare il commercio di perdite. 

In particolare, la riforma ha riguardato: 

  • la modifica dell’attività principale, precisando che essa può ricorrere in presenza di cambiamenti del settore di attività, del comparto merceologico ovvero a seguito dell’acquisizione di aziende o rami d’azienda; 
  • la rilevanza del test di vitalità economica e del limite del patrimonio netto, già noti nella pratica professionale in materia di fusioni e scissioni. 

La riforma del 2024 ha quindi ampliato il periodo di monitoraggio, imponendo non soltanto la ricostruzione delle perdite riportabili, ma anche l’esame dell’evoluzione dell’attività esercitata e dei requisiti di vitalità della società interessata nei due periodi di imposta precedenti e nei due successivi l’operazione. 

L’intervento del Decreto Omnibus: il controllo indiretto entra nel perimetro delle verifiche 

Su tale impianto normativo è recentemente intervenuto l’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus), entrato in vigore il 12 agosto 2026, il quale ha esteso le limitazioni al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo anche ai trasferimenti indiretti; pertanto, il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera realizzato anche quando oggetto della cessione siano le partecipazioni della società che controlla indirettamente il soggetto titolare delle perdite fiscali. 

La novella recepisce l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 39/2022, secondo cui anche il trasferimento della controllante è coerente con la ratio antielusiva della norma. 

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, il chiarimento è destinato a riflettersi anche sulle operazioni di riorganizzazione pregresse, ovvero concluse prima dell’entrata in vigore del Decreto. 

Un esempio applicativo 

Si consideri una struttura nella quale una holding detiene il 100% di una società titolare di perdite fiscali riportabili pari a 15 milioni di euro. Nel 2024 la holding viene ceduta a un nuovo investitore e la società partecipata modifica la propria attività principale, operando in un settore diverso rispetto a quello nell’ambito del quale erano state generate le perdite. 

Si ipotizzi che nel 2026 la società realizzi un reddito imponibile pari a 10 milioni di euro. In assenza delle limitazioni previste dal comma 3 dell’art. 84, TUIR, la società potrebbe utilizzare le perdite pregresse fino a 8 milioni di euro (pari all’80% del reddito imponibile) assoggettando a tassazione soli 2 milioni e riportando in avanti i 7 milioni di perdite residue. 

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e dei chiarimenti forniti dal Decreto Omnibus, la verifica non può limitarsi all’analisi della società che riporta le perdite. Occorre, infatti, monitorare l’intera catena partecipativa per accertare l’eventuale trasferimento diretto o indiretto del controllo, verificare la presenza di una modifica dell’attività rilevante ai fini della norma e valutare il rispetto del test di vitalità economica e del limite del patrimonio netto. 

In tali circostanze, resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare l’assenza di finalità elusive, mediante interpello disapplicativo, qualora l’operazione sia supportata da valide ragioni economiche e non sia finalizzata al commercio delle perdite fiscali. 

Verifiche estese all’intera catena partecipativa 

Il Decreto Omnibus completa il percorso di riforma avviato dal D.Lgs. n. 192/2024, confermando un approccio sostanzialistico nell’applicazione dell’art. 84, TUIR. In conclusione, l’estensione della nozione di trasferimento del controllo anche alle cessioni indirette rafforza i presidi contro il commercio delle perdite fiscali, amplia l’ambito applicativo delle disposizioni antiabuso e accentua il coordinamento con la disciplina delle operazioni straordinarie con efficacia retroattiva.

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