Il concordato semplificato, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies CCII, costituisce una procedura liquidatoria accessibile solo all’esito della composizione negoziata. L’assenza del voto dei creditori è compensata da rigorosi requisiti di accesso e da un penetrante controllo giudiziale sulla buona fede delle trattative, sulla fattibilità del piano e sulla tutela del ceto creditorio.
Il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies, CCII. Si tratta di una procedura concorsuale a carattere esclusivamente liquidatorio e accessibile soltanto all’esito della composizione negoziata (dunque non autonoma), concepita quale extrema ratio quando il risanamento all’esito della composizione negoziata è stato concretamente perseguibile.
La “semplificazione” riguarda soprattutto la struttura procedimentale: non è prevista la votazione dei creditori, non opera una soglia minima di soddisfacimento analoga a quella richiesta nel concordato preventivo liquidatorio e manca una formale fase di ammissione. A fronte di tali deroghe, il Legislatore rafforza il controllo giudiziale e subordina l’accesso a requisiti rigorosi, destinati a impedire che la composizione negoziata venga utilizzata abusivamente come mero passaggio strumentale verso una procedura meno invasiva della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII, la domanda può essere proposta quando l’Esperto nominato nella precedente composizione negoziata dichiari, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII. La relazione non può, pertanto, limitarsi a registrare l’insuccesso del percorso negoziale, ma deve descrivere le iniziative concretamente assunte, le proposte formulate, le interlocuzioni avviate e le ragioni che hanno impedito il raggiungimento di una soluzione concordata.
La buona fede assume, in tale contesto, un contenuto sostanziale. Occorrono una completa e tempestiva rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, un progetto di risanamento credibile e la formulazione ai creditori di almeno una proposta seria, astrattamente praticabile al momento dell’avvio della composizione negoziata e successivamente rivelatasi non percorribile per cause non imputabili al debitore.
La giurisprudenza ha progressivamente consolidato questa impostazione.
È stato affermato che, ai fini dell’omologazione di una domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies, CCII, la “buona fede” nello sviluppo della composizione negoziata non consiste meramente nell’assenza di mala fede, dovendo invece verificarsi la sussistenza di positivi dati obiettivi che attestino l’effettività della disclosure e la reale possibilità per i creditori di esaminare e valutare il piano e la proposta loro formulata. Per aversi buona fede, dunque, è necessario che: i) il debitore, sentito l’esperto, ricerchi una soluzione adeguata, ragionevole e fattibile; ii) non sia perseguibile il risanamento attraverso gli sbocchi fisiologici della composizione negoziata per causa non imputabile all’imprenditore medesimo, ma che tale impossibilità di risanamento derivi dalla mancata adesione dei creditori a una proposta chiara e fattibile sulla quale hanno potuto pronunciarsi sulla base di informazioni attendibili e verificabili, con individuazione e discussione delle soluzioni concretamente percorribili e non deteriori rispetto all’alternativa liquidatoria.
La coattività del concordato semplificato richiede al Tribunale di verificare con particolare attenzione che vi sia stato un serio tentativo di composizione negoziata della crisi e che i creditori abbiano già avuto la possibilità di interloquire nel corso delle trattative, non essendo ammissibile l’omologa senza voto quando sia mancata una effettiva interlocuzione basata su informazioni complete e tempi congrui per la valutazione (cfr. Trib. Bologna, 23 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it)
La giurisprudenza di merito ha inoltre escluso che il Tribunale possa limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto, dovendo verificare autonomamente l’effettiva sussistenza della buona fede (cfr. Trib. Ancona, 1° aprile 2025, in Dirittodellacrisi.it). Il requisito non impone, tuttavia, un coinvolgimento indiscriminato dell’intero ceto creditorio, ciò che rileva è che siano stati effettivamente coinvolti i soggetti chiamati a sopportare una falcidia o una modifica delle condizioni originarie del credito (cfr. App. Venezia, 28 marzo 2024, in Dirittodellacrisi.it).
Il ricorso per l’omologa del concordato semplificato deve essere depositato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’Esperto, dinanzi al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Alla domanda devono essere allegati la proposta di concordato, il piano di liquidazione e i documenti indicati dall’art. 39, CCII. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e, dopo il Correttivo-ter, è consentito presentare, nel medesimo termine, anche una domanda con riserva ex art. 44, CCII, di successivo deposito della proposta e del piano.
Il ricorso è comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito. Da tale pubblicazione si producono gli effetti richiamati dagli artt. 6, 46, 94 e 96, CCII, tra i quali lo spossessamento attenuato e l’assoggettamento degli atti di straordinaria amministrazione al controllo giudiziale.
Nella fase preliminare il Tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, quindi valuta la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi. Il controllo non è meramente documentale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudizio deve estendersi alla legalità sostanziale e all’effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 25-sexies, in rapporto alla documentazione richiesta anche dall’art. 39, CCII (cfr. Cass., Sez. I, n. 31641/2025).
Il Tribunale può concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e modifiche o produrre nuovi documenti. Superato il vaglio iniziale, viene nominato un Ausiliario ai sensi dell’art. 68, c.p.c., incaricato di esaminare il piano e fornire al Tribunale gli elementi necessari per la successiva decisione.
La proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto sono quindi comunicati ai creditori. Il Tribunale fissa l’udienza di omologazione, che deve tenersi almeno 45 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.
In assenza del voto, l’omologazione rappresenta il principale presidio del ceto creditorio. Il Tribunale verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità giuridica ed economica del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e la presenza di un’utilità per ciascun creditore.
Quest’ultima potrebbe anche non essere immediatamente monetaria, ma deve essere concreta e specificamente riferibile al creditore interessato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso che l’utilità possa coincidere con la sola maggiore rapidità della procedura, quando ai creditori chirografari non sia offerta alcuna forma di soddisfazione (cfr. Cass., Sez. I, n. 624/2026).
Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Il decreto pronunciato in sede di reclamo è, a sua volta, ricorribile per cassazione nel medesimo termine.
Il concordato semplificato non costituisce, dunque, una scorciatoia liquidatoria finalizzata a evitare le stringenti e onerose condizioni per l’accesso al concordato liquidatorio, ma il possibile esito di una composizione negoziata della crisi effettiva, lealmente condotta e dove è stata sottoposta ai creditori una proposta chiara e fattibile.
