Le Sezioni Unite del 2025 hanno chiarito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori pendenti, con subentro degli ex soci nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione o secondo il regime proprio del tipo societario. In materia tributaria, tuttavia, la responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 mantiene natura speciale e richiede uno specifico avviso di accertamento, fondato sulla dimostrazione dell’assegnazione o distrazione di beni sociali a favore dei soci. Ne deriva che il Fisco non può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo nei confronti degli ex soci sulla base del solo titolo definitivo formatosi verso la società estinta.
In ordine agli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione delle società dal Registro delle imprese, il relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto a dirimere le incertezze interpretative che inevitabilmente si riversano anche sul piano operativo, è, a oggi, ancora in corso. In tale scritto, la scansione argomentativa che s’intende esporre viene fatta derivare dall’orientamento giurisprudenziale che può oggi dirsi consolidato, principalmente in virtù delle sentenze n. 3625/2025 e n. 6112/2025 delle Sezioni Unite. In particolare, il tema che investe la responsabilità degli ex soci richiede il necessario coordinamento tra il regime disciplinare civilistico, ex art. 2495, c.c., e quello tributario incentrato sulla norma speciale, ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973, che nel suo ultimo inciso richiama l’art. 2495, c.c., facendo salve le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile. Tale richiamo, come si vedrà, sul piano degli obblighi istruttori a carico dell’Amministrazione finanziaria, non è irrilevante. Le citate SS.UU. sono dipartite dal principio consolidato che, a seguito della cancellazione della società, si viene a determinare un fenomeno di tipo successorio, fondato su una dinamica traslativa di tutti i rapporti obbligatori pendenti in capo all’ex ente collettivo ai suoi ex soci, i quali, per il tramite di tale espediente, danno continuità di tutela patrimoniale ai terzi, nei limiti di quanto hanno ricevuto per effetto della liquidazione o in misura illimitata a seconda dell’ordinamento legale della società estinta (di capitali o personale). Ha il pregio di facilitare la risoluzione di problemi operativi altrimenti non facili da dirimere. In particolare, risolvendosi la successione in una mera modifica soggettiva, dal lato passivo tra società e creditori terzi (alla società subentrano gli ex soci), i pregressi rapporti pendenti non mutano il regine originario delle obbligazioni, le quali, quindi, mantengono invariata la loro natura giuridica, con la rilevante conseguenza che nel caso di un debito tributario non estinto, l’immutabilità del suo originario regime legittima l’azione amministrativa del Fisco nei confronti degli ex soci (in tal senso, F. Campanella). Preliminarmente occorre fare chiarezza sulle 2 diverse forme di responsabilità dell’ex socio, ex art. 2495, c.c., ed ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973, anche se sul piano procedurale finiscono, come si vedrà, per allinearsi. La prima, ex art. 2495, c.c., è una previsione di carattere generale (di cui destinatario è anche il Fisco) riconducibile a fenomeni di tipo successorio, mentre la parallela previsione tributaria ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973, rimane circoscritta al diritto tributario ed esprime una diversa e speciale responsabilità dei soci che non si fonda su fenomeni successori, derivando piuttosto dalla assegnazione a questi ultimi di denaro e beni sociali nei 2 periodi antecedenti la liquidazione e durante la liquidazione medesima, riconducibili a una causalità patologica di indebito arricchimento dei soci, in quanto trattasi di risorse prioritariamente destinabili al creditore pubblico. È proprio da tale fondamento causale d’innesco dell’azione amministrativa che ha preso origine la speciale istruttoria che il Fisco deve porre in essere ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, e che poggia sulla notifica di un apposito avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, avverso il quale il successivo comma 6 ammette il rituale ricorso innanzi al giudice tributario. La previsione della notifica di un apposito atto impositivo si trascina il necessario rispetto della sua natura provvedimentale, con il vincolo, quindi, della motivazione e l’onere della dimostrazione dei beni sociali distorti dalla società a indebito vantaggio dei soci. La funzione impositiva nei confronti dei soci non si fonda sulla sola allegazione e dimostrazione del generico interesse ad agire, ma sulla più specifica dimostrazione della distrazione di patrimonio sociale a favore dei soci. L’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, tuttavia, nel richiamare l’art. 2495, c.c., determina sul piano procedurale la prevaricazione delle sue previsioni disciplinari, ogni qualvolta si tratta di debito fiscale, con il vincolo dell’obbligo in ogni caso, da parte del creditore pubblico, della notifica del rappresentato avviso di accertamento e della ritualità processuale tipicamente tributaria innanzi alle Corti di Giustizia (in tal senso, Cass. n 9874/2026, par. 24). Ed è anche in virtù di quanto sopra esposto che le citate SS.UU. hanno ritenuto non condivisibile l’orientamento che tendeva ad ammettere che con la definitività del titolo impositivo nei confronti della società, a motivo del suo consolidamento per mancata impugnazione o per la sopravvenienza del giudicato, si rendesse lecita l’iscrizione a ruolo, in ordine ai tributi omessi, sia a nome della società e sia a nome dei soci ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sottolineando come l’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, non consenta di declinare verso soluzioni diverse e meno garantistiche rispetto al perentorio obbligo della notifica dello speciale atto impositivo.
