Cessione della clientela: il professionista tassa ordinariamente se l’incasso è frazionato

Il caso

Pietro Verdi ha intenzione di cedere a Franco Azzurri la clientela del proprio studio al prezzo di 200.000 euro.

Nel valutare le modalità di pagamento, si chiede come queste possano impattare tanto sulla tassazione in capo al cedente quanto sulle regole di deduzione del costo in capo all’acquirente.

La soluzione

La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata innovata a opera del D.Lgs. n. 192/2024; per analizzare compiutamente quello che è accaduto a seguito di tale evoluzione, occorre mettere a confronto la disciplina previgente con quella attuale.

Nella normativa previgente, vi era una specifica disposizione che regolamentava il trattamento fiscale del provento derivante dalla cessione di uno studio professionale.

L’art. 54, comma 1-quater, TUIR, stabiliva infatti quanto segue: «concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale».

Nella nuova disciplina non è più presente un omologo del citato comma 1-quater, art. 54, TUIR, previgente, dedicato proprio al provento per la cessione della clientela ed elementi immateriali, qualificandolo come componente tassato.

Il motivo può essere ritratto dalla relazione accompagnatoria: il desiderio del Legislatore non è certo quello di sottrarre da tassazione tale provento conseguito, ma al contrario si tratta di un provento che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo il principio di onnicomprensività introdotto nella nuova versione dell’art. 54, TUIR.

Su tale aspetto consta anche la conferma dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311/2025.

Per evidenti ragioni si è dovuto intervenire anche nella norma che riconosceva la tassazione separata a tale provento, sostituendo il richiamo all’abrogato comma 1-quater, art. 54, con l’esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Quindi, nei fatti, salvo il diverso coordinamento normativo, nulla cambia in relazione alla tassazione della cessione della clientela.

In passato, come oggi, la tassazione separata è ammessa solo nel caso di percezione del corrispettivo in unica soluzione, mentre nel caso di incasso rateizzato, la tassazione potrà essere solo ordinaria; come chiarito dalla circolare n. 11/E/2007, si applica la tassazione separata anche nel caso di incasso frazionato del corrispettivo, purché nel corso del medesimo periodo d’imposta. Tale previsione vale a maggior ragione anche oggi, essendo stata trasfusa nel testo della richiamata lett. g-ter).

Sotto il profilo dichiarativo occorrerà compilare:

  • il rigo RM2 con codice 8 nel caso di tassazione separata;
  • il rigo RM3 nel caso di tassazione ordinaria (a causa di un pagamento rateale che interessa più anni, ovvero perché il contribuente ha preferito la tassazione ordinaria).

Se per il cedente la Riforma ha portato esclusivamente una diversa articolazione normativa senza alcuna novità sostanziale circa gli effetti fiscali di tale operazione, alcune differenze devono essere evidenziate per la situazione che si presenta in capo all’acquirente, segnatamente con riferimento alla possibilità di portare in deduzione il costo sostenuto.

Occorre infatti evidenziare che ai sensi dell’art. 54-sexies, TUIR: «Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo».

Questa è una modifica sostanziale in quanto in precedenza non vi era una previsione che regolamentasse la modalità di deduzione in capo all’acquirente, con la conseguenza che l’onere sostenuto poteva essere oggetto di deduzione sulla base del principio di cassa (sul punto si rinvia alla risoluzione n. 30/E/2006).

La nuova disciplina invece introduce tale ipotesi come ulteriore deroga al principio di cassa, stabilendo la deduzione del costo sulla base di un piano di ammortamento articolato su di un arco quinquennale.

Va peraltro rammentato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 192/2024, la disposizione in commento circa la deduzione del costo di acquisto della clientela ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto. Pertanto, in deroga alla regola generale che vede le novità del lavoro autonomo applicarsi dal 2024, solo gli acquisti di clientela avvenuti dal 2025 sono soggetti all’ammortamento.

Pertanto, mentre in passato le modalità di pagamento erano atte a incidere anche in relazione alla tassazione prevista in capo all’acquirente, dal 2025 tale aspetto è irrilevante, in quanto la deduzione avviene in base all’ammortamento quinquennale.

Sotto il profilo dichiarativo, la deduzione del costo si ottiene tramite la compilazione del rigo RE10A, indicando la quota deducibile nel corso del periodo d’imposta.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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