POS e registratori telematici: la nuova tolleranza del 5 per cento

La nuova soglia di tolleranza del 5% per i corrispettivi telematici mira a distinguere gli scostamenti tecnici tra POS e registratore telematico dalle irregolarità sostanziali. La franchigia opera sul numero delle operazioni, non sugli importi, e consente di escludere le sanzioni quando il disallineamento resta entro il limite fisiologico previsto. Restano invece fuori dalla tolleranza le omissioni che incidono sulle liquidazioni IVA.

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L’introduzione di una soglia di tolleranza del 5% per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri rappresenta un tassello importante nel processo di integrazione tra registratori telematici e sistemi di pagamento elettronico.  

Il Legislatore ha preso atto del fatto che, in un flusso completamente digitalizzato, piccoli scostamenti tra quanto “vede” il POS e quanto viene memorizzato e trasmesso ai fini fiscali possono essere “fisiologici” e non necessariamente indice di evasione o irregolarità sostanziale. 

Il quadro di riferimento è quello ridisegnato dalla Legge di bilancio per il 2025, che ha modificato l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, imponendo, dal 1° gennaio 2026, la piena integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico. Lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici (tipicamente il POS o l’app di incasso) deve essere costantemente collegato al registratore telematico o alla soluzione software omologata, in modo da consentire la memorizzazione puntuale dei corrispettivi e la trasmissione aggregata, giornaliera, dei relativi dati unitamente ai pagamenti elettronici incassati. Ne deriva un sistema “chiuso”, nel quale gli incassi tramite carte e strumenti digitali dovrebbero, in teoria, corrispondere perfettamente alle operazioni memorizzate a fini IVA. 

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In questo contesto interviene il c.d. Decreto correttivo “Omnibus, D.Lgs. 148/2026, che modifica, con l’art. 33, sia il D.Lgs. n. 471/1997 sia il nuovo D.Lgs. n. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie), introducendo una franchigia specifica per le discrasie tra operazioni pagate con strumenti elettronici e pagamenti effettivamente accettati. La logica è chiara: se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente transitati sui circuiti non supera il 5%, la sanzione non si applica. La tolleranza è quindi espressa in termini di “numero di operazioni” e non di ammontare economico, ed è parametrata a una percentuale considerata fisiologica per errori tecnici, disallineamenti di sistema, annulli e storni. 

La soglia di tolleranza opera, in particolare, in 2 ambiti: 

  • da un lato, rileva rispetto alle sanzioni per omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici, nelle ipotesi in cui l’irregolarità non incida sulle liquidazioni IVA: in questi casi, la disciplina ordinaria prevede una sanzione fissa per ciascuna trasmissione errata o omessa, con tetto massimo trimestrale. Il Correttivo stabilisce che, ove il disallineamento tra operazioni registrate e pagamenti elettronici accettati resti entro il 5%, tale sanzione non scatta; 
  • dall’altro lato, la medesima franchigia viene richiamata in relazione alle sanzioni accessorie previste dall’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997 (e dalle corrispondenti norme del nuovo Testo Unico), applicabili nei casi di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: anche qui, la clausola di salvaguardia consente di non arrivare a misure drastiche in presenza di scostamenti marginali e non sistematici. 

È importante sottolineare che la tolleranza riguarda esclusivamente lo scostamento quantitativo tra operazioni “contate” dal sistema di memorizzazione e pagamenti elettronici effettivi. Non si tratta, quindi, di un condono implicito su possibili differenze negli importi, né di una soglia al di sotto della quale diventa indifferente l’omessa certificazione di parte del giro d’affari. 

Inoltre, la stessa impostazione normativa e i primi commenti di prassi mettono in luce come la franchigia non trovi applicazione nelle ipotesi in cui l’errore o l’omissione incida sulle liquidazioni IVA, ossia quando il disallineamento abbia un riflesso diretto sul tributo dovuto. In quei casi, continua a operare la disciplina ordinaria, con recupero dell’imposta, interessi e sanzioni piene. 

Da tale novità deriva, pertanto, che, in presenza di rilievi fondati esclusivamente su differenze minime tra dati POS e corrispettivi trasmessi, il contribuente può far valere l’esistenza della franchigia normativa, verificando concretamente se lo scostamento rientra entro il 5% delle operazioni considerate. Diventa, quindi, utile dotarsi di reportistiche che consentano di confrontare, per ciascun periodo, il numero di transazioni elettroniche contabilizzate dai circuiti di pagamento con il numero di operazioni memorizzate e trasmesse dai registratori telematici

In definitiva, la soglia di tolleranza per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri si inserisce in una strategia di modernizzazione del sistema dei controlli, che mira a distinguere le irregolarità di natura meramente tecnica dai comportamenti realmente evasivi.

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