Sovraindebitamento: la valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria

Il giudizio di convenienza della proposta, rispetto all’alternativa liquidatoria, costituisce l’architrave dell’intero sistema del sovraindebitamento: la garanzia costituzionale che il sacrificio imposto ai creditori attraverso la falcidia o la dilazione dei crediti non sia mai peggiore di quanto essi otterrebbero dalla liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Il contributo ricostruisce, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito più recente – e delle novità introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024) e dalla riforma dell’art. 124-bis, TUB (D.Lgs. n. 212/2025) – il quadro normativo, la ripartizione dei ruoli tra creditori, OCC e Tribunale, la metodologia di costruzione dello scenario liquidatorio e le principali questioni applicative, offrendo al professionista una guida operativa completa, con puntuali richiami ai precedenti.

Premessa: il giudizio di convenienza come architrave del sistema

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito “CCII”), approvato con D.Lgs. n. 14/2019 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 e dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), ha ridisegnato in modo organico le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, perseguendo il duplice obiettivo di offrire al debitore meritevole una “seconda possibilità” (fresh start) e di garantire, al contempo, la miglior tutela possibile alle ragioni del ceto creditorio.

In questo equilibrio tra istanze contrapposte, il criterio della convenienza della proposta, rispetto all’alternativa liquidatoria, assume un ruolo di assoluto rilievo sistematico: è la garanzia che il sacrificio imposto ai creditori attraverso la falcidia o la dilazione dei crediti non sia mai peggiore di quanto gli stessi otterrebbero dalla liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Non si tratta di un mero parametro economico-finanziario, ma di un principio con valenza costituzionale: la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 245/2019[1], lo ha qualificato come regola di giudizio: «che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione»[2].

Sulla stessa linea, la Corte Costituzionale, con la successiva sentenza n. 65/2022[3], ha ribadito che, quando un creditore contesta la convenienza: «il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria»[4].

Il presente contributo analizza il giudizio di convenienza nelle procedure da sovraindebitamento, delineandone il quadro normativo vigente, la metodologia applicativa concretamente praticata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e le questioni interpretative più dibattute, con l’obiettivo di offrire una guida operativa aggiornata per i professionisti del settore.

Il quadro normativo di riferimento: una disciplina stratificata

Le norme cardine nelle singole procedure

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 6773, CCII), la legge consente la falcidia dei crediti privilegiati a condizione che sia assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Come precisato dal Tribunale di Milano[5], in sede di omologazione: «il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l’elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta»[6].

In caso di contestazione di un creditore sulla convenienza, l’art. 70, comma 7, CCII, affida al giudice il potere di omologare il piano solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione controllata. Il Tribunale di Avezzano[7] ne ha illustrato la ratio, osservando che: «al fine di non tradursi in una larvata espropriazione non indennizzata, occorre che la falcidia del credito non determini per il creditore una situazione deteriore di quella derivante dalle concrete prospettive di realizzo offerte dalla alternativa liquidatoria. Solo a tale condizione si evita che la falcidia si risolva solo in un danno per il creditore e pure si giustifica il c.d. “cram down”»[8].

Nel concordato minore (artt. 7483, CCII), la valutazione di convenienza è un requisito intrinseco della relazione dell’OCC: l’art. 76, comma 2, lett. d), CCII, impone di includervi la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. In fase di omologazione, l’art. 80, comma 3, CCII, stabilisce che il giudice, in caso di contestazione, omologa il concordato minore, se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; la stessa disposizione prevede il cram down fiscale e previdenziale, consentendo l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione sia determinante e la proposta risulti comunque conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

L’evoluzione normativa: il contributo del Correttivo-ter

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha affinato la disciplina della convenienza. Con riferimento al concordato preventivo, l’art. 21, Correttivo-ter[9], ha precisato che l’attestazione del professionista indipendente, per i crediti tributari e contributivi, deve avere a oggetto anche la convenienza del trattamento proposto (nel concordato liquidatorio) o la non deteriorità dello stesso (nel concordato in continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale. Lo stesso intervento normativo ha introdotto nell’art. 87, CCII, la definizione di “valore di liquidazione” quale: «valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese».

Questa definizione, elaborata con riferimento al concordato preventivo, costituisce un punto di riferimento metodologico essenziale anche per le procedure da sovraindebitamento, esprimendo un principio generale di determinazione dello scenario comparativo che prescinde dallo strumento specifico utilizzato.

La ripartizione dei ruoli: creditori, OCC e Tribunale

Il ruolo primario dei creditori

Nel concordato minore, la valutazione di convenienza economica spetta in prima battuta ai creditori, che la esprimono con il voto. Il Tribunale di Ancona[10] lo ha affermato in modo cristallino: «posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito»[11].

Questa ripartizione di competenze è il precipitato di un principio di lunga tradizione, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1521/2013[12], che distingue nettamente tra fattibilità giuridica (oggetto del controllo giudiziale) e convenienza economica (rimessa ai creditori). La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 498/2025[13], ha ulteriormente precisato che: «il fatto che la maggioranza dei creditori, rappresentativa della maggioranza dei crediti, abbia ritenuto conveniente la proposta costituisce il principale indice della sua idoneità a regolare la crisi da sovraindebitamento»[14].

Il ruolo tecnico centrale dell’OCC

L’OCC non si limita ad assistere il debitore, ma agisce come garante di attendibilità e completezza dell’informazione verso creditori e Tribunale: la sua relazione deve contenere una comparazione analitica e motivata tra proposta e liquidazione, pena l’inammissibilità della domanda o il rigetto dell’omologazione per carenza informativa.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576/2025[15], ha enunciato un principio di fondamentale importanza: «la completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento […] è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all’esistenza della predetta relazione»[16].

Sulla stessa linea, con l’ordinanza n. 11603/2026[17], la Cassazione ha chiarito che il Correttivo-ter ha imposto alla relazione OCC di indicare anche le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, quale ulteriore presupposto di ammissibilità: «l’indicazione nella relazione redatta dall’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni […] deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura»[18].

L’intervento del Tribunale: i casi di attivazione del controllo

Il Tribunale svolge direttamente il giudizio di convenienza in 2 ipotesi tassative. La prima è la contestazione di un creditore o di altro interessato: come precisato dal Tribunale di Avezzano, la modifica coattiva del rapporto è circondata, nelle procedure da sovraindebitamento: «da una serie di cautele che tendono a garantire che gli istituti giuridici non si traducano in mezzi per arrecare pregiudizio ai creditori»[19].

La seconda ipotesi, di crescente rilevanza pratica, è il cram down fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5866/2026[20], ha affermato che il meccanismo: «agevola la omologazione del concordato, per scelta legislativa volta al superamento di fattori inerziali nelle procedure con creditori pubblici, una volta verificata ad opera del giudice la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze, così inserendo la sostituzione della propria valutazione a quella dell’amministrazione nell’esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria»[21].

Ne discende che le ragioni del dissenso dell’ente pubblico «divengono, pertanto, del tutto irrilevanti»[22] una volta accertata la maggiore convenienza della proposta: il Tribunale non è vincolato dalla motivazione del voto negativo, ma si concentra sulla verifica oggettiva della convenienza. La stessa ordinanza ha però precisato un limite di garanzia: in caso di contestazione, il giudice non può arrestarsi a un esame superficiale della relazione OCC, ma deve procedere a un più approfondito e attento esame delle effettive e reali possibilità di realizzazione del piano.

La costruzione dello scenario della liquidazione controllata

Il fulcro del giudizio di convenienza è la corretta costruzione dello scenario alternativo, ossia la liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss., CCII. Non si tratta di un’ipotesi astratta, ma di una prognosi concreta e documentata, che deve tenere conto di tutti i fattori che influenzerebbero il ricavato netto effettivamente distribuibile ai creditori in quello scenario.

Il valore di realizzo dei beni

Il valore di liquidazione non coincide con il valore di mercato dei beni. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 461/2026[23], il valore di liquidazione corrisponde al «valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, […] al netto delle spese»[24] e la sua determinazione richiede la costruzione di uno scenario concreto che tenga conto di vincoli procedurali, tempi di vendita, costi e fattori specifici del bene, come la perdita di autorizzazioni o licenze idonee a deprimerne il valore.

In ambito di sovraindebitamento, l’applicazione di questi principi è ben illustrata dal Tribunale di Firenze, sentenza n. 254/2024[25], che ha omologato un piano del consumatore sulla base di un’analisi comparativa dettagliata. Con riferimento a un diritto di usufrutto immobiliare, il giudice ha avallato la valutazione dell’OCC secondo cui, applicato un abbattimento del 40% del prezzo base per tenere conto delle aste andate deserte: «detratti questi costi l’ipotetico valore di vendita dell’usufrutto, al netto degli oneri specifici, può essere indicativamente considerato pari a euro 25.000,00»[26].

Nella stessa pronuncia, il Tribunale ha confermato che la durata della liquidazione controllata si raccorda necessariamente con l’esdebitazione, non potendo protrarsi oltre il triennio «in ragione della durata ragionevole della procedura»[27].

La quota di reddito disponibile

Nella liquidazione controllata, il patrimonio del debitore include anche la quota dei redditi futuri eccedente il necessario per il mantenimento suo e della famiglia, per la durata della procedura. Il calcolo di questa componente è tra gli aspetti più delicati della comparazione, e la giurisprudenza ha elaborato un metodo affidabile basato sul reddito netto mensile, decurtato delle spese di mantenimento documentate. Il Tribunale di Firenze ha calcolato: «residuerebbero nella fattispecie euro 590 mensili (euro 2.300,00 reddito medio anno 2023/2022 – euro 557,21 mantenimento figli – 1.151 euro sostentamento mensile ricorrente) che moltiplicati per 36 mensilità permetterebbero di ottenere euro 21.240 da destinare ai creditori»[28].

Sulla stessa linea, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 182/2023[29], ha lasciato al debitore: «la somma mensile netta di euro 1.100,00 ai sensi dell’art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento […], mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano»[30].

ESEMPIO – Il confronto numerico del Tribunale di Ancona

Il Tribunale di Ancona (sentenza n. 8/2024) ha costruito una comparazione quantitativa esemplare: a fronte di un reddito netto mensile del ricorrente di circa 2.200 euro, in liquidazione controllata le risorse disponibili per i creditori sono state stimate in 25.200 euro (700 euro mensili per 36 mensilità, in assenza di finanza esterna), a fronte dei circa 30.200 euro messi a disposizione dal concordato minore grazie all’apporto di finanza esterna: un differenziale che ha determinato, di per sé, la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Il Tribunale ha sottolineato che tale verifica di convenienza è idonea a supportare l’omologa anche nei confronti dei creditori dissenzienti.

I costi della procedura

Lo scenario liquidatorio deve scontare tutti i costi prededucibili: compenso del liquidatore, spese legali, costi di inventario e custodia, spese tecniche per perizie e vendita, eventuali oneri fiscali connessi alla vendita. Il Tribunale di Firenze ha incluso, tra questi: «il costo della CTU per la valutazione dell’immobile, […] il compenso del professionista delegato alla vendita e […] i vari oneri afferenti alla vendita esecutiva dell’immobile»[31].

Le azioni giudiziarie esperibili

L’attivo della liquidazione può in linea di principio comprendere anche il potenziale ricavato da azioni revocatorie, risarcitorie o di responsabilità, ma la loro inclusione richiede una prognosi realistica su probabilità di successo e solvibilità dei convenuti: come chiarito dalla Corte d’Appello di Roma[32], non bastano rilievi generici, essendo necessari elementi specifici a sostegno di una prognosi motivata. Il professionista che si limitasse a enunciare genericamente l’esistenza di azioni esperibili, senza quantificarne realisticamente il valore atteso, esporrebbe la proposta al rischio di un giudizio sfavorevole.

La convenienza nella falcidia dei crediti privilegiati

Il CCII consente la falcidia dei crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca, ma impone un limite invalicabile: il pagamento offerto al creditore privilegiato non può essere inferiore a quanto lo stesso realizzerebbe in liquidazione controllata, tenuto conto del valore del bene su cui insiste la garanzia.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20725/2025[33], pur ribadendo che la valutazione di convenienza è riservata al giudice di merito, ha censurato un motivo di ricorso perché: «ignora del tutto il fattore tempo, non procedendo a un confronto tra i tempi prevedibili di soddisfazione del credito nella liquidazione […] rispetto ai sette anni e mezzo di pagamento rateizzato proposto dalla ricorrente»[34].

Il rilievo ha grande importanza operativa: il giudizio di convenienza non può ridursi a un confronto statico tra importi nominali, ma deve tenere conto del fattore temporale, attualizzando i flussi futuri a un tasso congruo quando la proposta preveda pagamenti dilazionati nel tempo.

Sulla stessa linea, il Tribunale di Avezzano ha ricordato che: «la falcidia del credito (pur se privilegiato) è possibile e giustifica il vantaggio per il debitore a condizione che la proposta non sia deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria, sulla considerazione del fatto che il valore dei beni da espropriarsi è, in ultima analisi, misura concreta ed attuale della possibilità di realizzo del credito stesso»[35].

La falcidia dei crediti erariali e il sistema del cram down fiscale

Il quadro dopo la sentenza n. 245/2019 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2019, ha sancito la piena falcidiabilità del credito IVA nelle procedure da sovraindebitamento, affermando che: «la regola che domina le due procedure è quella della falcidiabilità di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull’altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento»[36].

Questa pronuncia ha avuto un impatto rilevante sulla prassi, aprendo la strada a piani e concordati con componenti significative di debito fiscale, prima sostanzialmente impraticabili.

Il cram down fiscale e il ruolo del giudice: i confini della sostituzione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5866/2026, ha tracciato con precisione i confini dell’intervento sostitutivo del giudice nel cram down fiscale, chiarendo che il Tribunale può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente pubblico dissenziente: «tutte le volte in cui […] ritenga che la proposta concordataria […] sia (più) conveniente rispetto alla soddisfazione dagli stessi conseguibile nella (alternativa) procedura di liquidazione giudiziale»[37].

Non è però sufficiente, a tal fine, la mera affermazione contenuta nella relazione dell’OCC: il giudice deve svolgere un controllo penetrante e autonomo sulle effettive e reali possibilità di realizzazione del piano.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate: la bozza di circolare del giugno 2026

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate del giugno 2026, posta in consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, detta istruzioni operative agli uffici periferici su 3 fronti principali. In primo luogo, sostiene che il silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII, non operi per i creditori pubblici: un’interpretazione contestabile, perché la norma applica l’assenso presuntivo a tutti i creditori senza distinzione testuale. In secondo luogo, richiama le sentenze della Corte d’Appello di Genova del 10 giugno e del 29 luglio 2025, per suggerire che la reiterata violazione degli obblighi fiscali possa configurare atti in frode ex art. 77, CCII, in tensione con l’orientamento di legittimità che esclude l’automatismo tra mancato pagamento delle imposte e frode, richiedendo la prova di un’intenzionalità fraudolenta. In terzo luogo, prospetta l’inammissibilità del concordato minore con passivo quasi integralmente erariale, come possibile abuso dello strumento, pur riconoscendo essa stessa che la prevalenza del debito erariale non deve essere automaticamente considerata uso distorsivo.

Il professionista deve essere consapevole di questo orientamento amministrativo, che si traduce in un onere argomentativo e probatorio rafforzato sulla convenienza quando il debito erariale è predominante, e nella necessità di documentare rigorosamente le cause del mancato pagamento (crisi sopravvenuta, non uso deliberato dell’Erario come fonte di finanziamento).

Il creditore colpevole e la preclusione all’opposizione: art. 69 e art. 80, CCII

La disciplina dell’art. 69, comma 2, e dell’art. 80, comma 4, CCII

Il sistema prevede 2 disposizioni parallele, testualmente non identiche. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69, comma 2, CCII, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis, TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Per il concordato minore, l’art. 80, comma 4, CCII, ripropone il medesimo principio in forma più sintetica, senza il richiamo espresso all’art. 124-bis, TUB, disponendo che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048/2025[38], ha chiarito che la preclusione riguarda specificamente il potere di: «opporsi o reclamare per contestare ‘la convenienza della proposta’, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico»[39].

restando invece intatto: «il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologazione […] per motivi giuridici o di legittimità»[40].

La stessa ordinanza ha chiarito che i 2 profili di colpa – quella del finanziatore che non ha valutato il merito creditizio e quella del consumatore che ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – «sono infatti distinti e ben possono coesistere»[41].

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 11/2025[42], ha applicato rigorosamente questi principi, rilevando che la stipulazione del finanziamento, intervenuta quando l’istante era già esposto e segnalato a sofferenza dal 2014: «non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente»[43]

con la conseguenza che al finanziatore in colpa per non adeguata valutazione del merito creditizio è preclusa la possibilità di contestare il piano.

Il “nuovo” art. 124-bis, TUB e l’impatto sull’art. 69, CCII

Il D.Lgs. n. 212/2025, di recepimento della Direttiva UE 2023/2225, ha riscritto l’art. 124-bis, TUB[44], imponendo al finanziatore una valutazione “approfondita” del merito creditizio, condotta anche nell’interesse del consumatore, un dovere di verificare “opportunamente” le informazioni ricevute e l’obbligo di astenersi dall’erogare credito quando non sia “verosimile” il rimborso. Le nuove disposizioni si applicano formalmente ai contratti stipulati dal 20 novembre 2026, ma codificano principi già latenti nell’ordinamento, utilizzabili come riferimento interpretativo anche per le procedure in corso.

La giurisprudenza di legittimità aveva peraltro già delineato i contorni della diligenza del finanziatore nel quadro previgente. Con l’ordinanza n. 20725/2025, la Cassazione ha chiarito che l’art. 124-bis, TUB: «è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le “informazioni adeguate” per valutare il merito creditizio siano “fornite dal consumatore stesso”, quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano “ottenute consultando una banca dati pertinente” (non sempre, ma) solo “ove necessario”»[45].

Con l’ordinanza n. 3583/2026[46], la Cassazione ha inoltre offerto un esempio di ciò che può integrare la “colpa grave” ostativa all’accesso alla procedura ex art. 69, comma 1, CCII, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità la ricostruzione, operata dai giudici di merito, di un: «accesso “seriale” al credito, con disinvolta eccedenza delle rate sin dall’origine pattuite rispetto al reddito netto, senza la dovuta considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e carico del debito periodico assunto»[47].

Il silenzio-assenso: un istituto sotto pressione

Il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII, prevede che i creditori che non esprimono voto entro il termine si intendano assenzienti. Come visto, la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate ne contesta l’applicabilità ai creditori pubblici. La giurisprudenza di merito, tuttavia, si è già espressa in senso contrario: la Corte d’Appello di Cagliari, con la già richiamata sentenza n. 498/2025, ha confermato l’omologazione di un concordato minore in cui alcune amministrazioni pubbliche (Camera di Commercio e Polizia Urbana) non avevano espresso voto, ritenendo che, ai sensi dell’art. 79, CCII, «si intende che gli stessi abbiano prestato consenso»[48] confermando la validità del meccanismo senza distinguere tra creditori pubblici e privati.

Profili processuali: la contestazione della convenienza

La contestazione della convenienza è un atto processuale con rilevanti implicazioni pratiche: deve essere tempestiva e motivata, non essendo una censura generica idonea ad attivare il controllo giudiziale.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5866/2026, ha chiarito che, a fronte di un’opposizione motivata, il Tribunale non può limitarsi a un esame superficiale della documentazione OCC, dovendo censurare la sentenza di merito che ometta di considerare «una serie di dati, incidenti sulla credibilità “soggettiva” e “oggettiva” della proposta concordataria»[49] dedotti dal creditore pubblico opponente.

La questione del debito erariale maggioritario

Quando il debito erariale rappresenta la quota preponderante o esclusiva del passivo, il criterio di comparazione resta il medesimo: la verifica che l’Erario ottenga, con la proposta, almeno quanto otterrebbe in liquidazione controllata. La prevalenza del credito erariale non muta la logica del giudizio comparativo, ma impone un onere di completezza e motivazione rafforzato nella relazione OCC. Resta ferma, in ogni caso, la falcidiabilità del credito IVA affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 245/2019, purché sia rispettato il vincolo della convenienza rispetto alla liquidazione.

La circolare n. 16/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, pur elaborata nel quadro della previgente Legge fallimentare, ha già chiarito che l’attestazione di convenienza non vincola l’Amministrazione finanziaria a un voto favorevole, ma che il confronto deve dimostrare che la proposta soddisfi l’Amministrazione in misura superiore rispetto alla liquidazione.

Checklist operativa per la relazione dell’OCC sulla convenienza

Alla luce del quadro illustrato, la relazione comparativa dell’OCC – documento fondamentale su cui il giudice fonda la propria valutazione – dovrebbe includere almeno i seguenti elementi:

  • attivo liquidatorio: inventario analitico dei beni, stima del valore di mercato rettificata per vendita coattiva (ribassi, tempi, specificità del bene), deduzione di costi di vendita, oneri fiscali e compensi; indicazione dei rischi specifici (revoche di autorizzazioni, beni occupati o in contitolarità) e separazione della finanza esterna dall’attivo proprio del debitore;
  • reddito aggredibile: ricostruzione dei redditi degli ultimi 3 anni; calcolo del fabbisogno familiare minimo (assegno sociale e scala ISEE, o metodo analitico documentato); proiezione della quota aggredibile sui 36 mesi della liquidazione controllata, con considerazione di variazioni reddituali prevedibili;
  • costi della procedura: compenso del liquidatore secondo i parametri del D.M. n. 202/2014, spese legali, costi di inventario, custodia e perizie, prededuzioni per i compensi dell’OCC;
  • azioni giudiziarie esperibili: identificazione delle azioni astrattamente proponibili, valutazione realistica della probabilità di successo e della solvibilità dei convenuti, costi di giudizio e valore netto atteso dopo le rettifiche;
  • attivo netto distribuibile in liquidazione: somma di realizzo beni, quota reddito aggredibile e ricavato azioni giudiziarie, al netto di costi e prededuzioni, con graduazione delle cause di prelazione;
  • confronto numerico finale: percentuale di soddisfazione per ciascun creditore (o classe) in entrambi gli scenari, verifica esplicita della non deteriorità e, per i pagamenti dilazionati, attualizzazione dei flussi futuri a un tasso congruo;
  • merito creditizio dei finanziatori: verifica ex art. 68, comma 3, CCII, con indicazione di eventuali violazioni dell’art. 124-bis, TUB, e dei relativi effetti sulla legittimazione oppositiva ex artt. 69 e 80, CCII.

Conclusioni

Il giudizio di convenienza rappresenta il test di legittimità sostanziale che ogni proposta di ristrutturazione del debito nelle procedure da sovraindebitamento deve superare per conseguire l’omologazione. Non è un formalismo burocratico, ma il presidio che garantisce l’equità dell’intero sistema: senza di esso, le procedure si trasformerebbero in uno strumento di pregiudizio unilaterale per i creditori, anziché in un meccanismo di equa composizione degli interessi contrapposti.

La giurisprudenza più recente, dalla Corte Costituzionale fino ai Tribunali di merito, ha costruito un edificio interpretativo coerente, che impone al professionista un approccio rigoroso, documentato e realistico nella costruzione dello scenario comparativo. Non è sufficiente affermare che «la proposta è conveniente»: occorre dimostrarlo con dati, stime motivate, analisi dei costi e confronti numerici, scenario per scenario.

In questa prospettiva, la relazione dell’OCC non è un documento di supporto alla procedura, ma ne costituisce il fondamento tecnico-giuridico. Una relazione incompleta, generica o non motivata non è soltanto un vizio formale: è una carenza sostanziale che espone la proposta al rischio concreto di inammissibilità o di rigetto dell’omologazione, come ripetutamente affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 28576/2025[50] e n. 11603/2026[51].

Per il professionista che assiste il debitore, investire nel rigore metodologico della relazione comparativa non è soltanto un adempimento professionale, ma la strategia più efficace per assicurare il successo della procedura e, con essa, la possibilità per il debitore di accedere alla “seconda possibilità” che il Legislatore, sulla scorta del diritto europeo, ha voluto garantirgli.


[1] Corte Cost. n. 245/2019.

[2] Corte Cost. n. 245/2019, cit. supra, nota 1.

[3] Corte Cost. n. 65/2022.

[4] Corte Cost. n. 65/2022, cit. supra, nota 3.

[5] Tribunale di Milano, sent. n. 263/2025.

[6] Tribunale di Milano, sent. n. 263/2025, cit. supra, nota 5.

[7] Tribunale di Avezzano, sent. n. 357/2025.

[8] Tribunale di Avezzano, sent. n. 357/2025, cit. supra, nota 7.

[9] D.Lgs. n. 136/2024 (“Correttivo-ter”), art. 21.

[10] Tribunale di Ancona, sent. n. 8/2024.

[11] Tribunale di Ancona, sent. n. 8/2024, cit. supra, nota 10.

[12] Cass., SS.UU., n. 1521/2013.

[13] Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 498/2025.

[14] Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 498/2025, cit. supra, nota 13.

[15] Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025.

[16] Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025, cit. supra, nota 15.

[17] Cass., Sez. I, ord. n. 11603/2026.

[18] Cass., Sez. I, ord. n. 11603/2026, cit. supra, nota 17.

[19] Tribunale di Avezzano, sent. n. 357/2025, cit. supra, nota 7.

[20] Cass., Sez. I, ord. n. 5866/2026.

[21] Cass., Sez. I, ord. n. 5866/2026, cit. supra, nota 20.

[22] Cass., Sez. I, ord. n. 5866/2026, cit. supra, nota 20.

[23] Corte d’Appello di Reggio Calabria, sent. n. 461/2026.

[24] Corte d’Appello di Reggio Calabria, sent. n. 461/2026, cit. supra, nota 23.

[25] Tribunale di Firenze, sent. n. 254/2024.

[26] Tribunale di Firenze, sent. n. 254/2024, cit. supra, nota 25.

[27] Tribunale di Firenze, sent. n. 254/2024, cit. supra, nota 25.

[28] Tribunale di Firenze, sent. n. 254 /2024, cit. supra, nota 25.

[29] Tribunale di Bologna, sent. n. 182/2023.

[30] Tribunale di Bologna, sent. n. 182/2023, cit. supra, nota 29.

[31] Tribunale di Firenze, sent. n. 254/2024, cit. supra, nota 25.

[32] Corte d’Appello di Roma, sent. n. 2962/2024.

[33] Cass., Sez. I, ord. n. 20725/2025.

[34] Cass., Sez. I, ord. n. 20725/2025, cit. supra, nota 33.

[35] Tribunale di Avezzano, sent. n. 357/2025, cit. supra, nota 7.

[36] Corte cost., n. 245/2019, cit. supra, nota 1.

[37] Cass., Sez. I, ord. n. 5866/2026, cit. supra, nota 20.

[38] Cass., Sez. I, ord. n. 21048/2025.

[39] Cass., Sez. I, ord. n. 21048/2025, cit. supra, nota 38.

[40] Cass., Sez. I, ord. n. 21048/2025, cit. supra, nota 38.

[41] Cass., Sez. I, ord. n. 21048/2025, cit. supra, nota 38.

[42] Tribunale di Nola, sent. n. 11/2025.

[43] Tribunale di Nola, sent. n. 11/2025, cit. supra, nota 42.

[44] D.Lgs. n. 212/2025, di recepimento della Direttiva UE 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori.

[45] Cass., Sez. I, ord. n. 20725/2025, cit. supra, nota 33.

[46] Cass., Sez. I, ord. n. 3583/2026.

[47] Cass., Sez. I, ord. n. 3583/2026, cit. supra, nota 46.

[48] Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 498/2025, cit. supra, nota 13.

[49] Cass., Sez. I, ord. n. 5866/2026, cit. supra, nota 20.

[50] Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025, cit. supra, nota 15.

[51] Cass., Sez. I, ord. n. 11603/2026, cit. supra, nota 17.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Crisi e risanamento”.

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