Transizione 5.0: la comunicazione del credito dal GSE decide l’anno di dichiarazione

Nel Modello Redditi 2026 il credito d’imposta Transizione 5.0 va esposto nel quadro RU con codice “T6” solo se comunicato dal GSE nel periodo d’imposta 2025. La compilazione segue quindi il momento di comunicazione dell’importo effettivamente fruibile, non necessariamente quello di completamento dell’investimento. Restano fuori dal modello 2026 i crediti destinati agli “esodati 5.0”, comunicati dal GSE nel 2026 e utilizzabili con codice tributo “7079”, che dovranno essere indicati nel Modello Redditi 2027.

Le istruzioni ai modelli Redditi 2026 non evidenziano novità compilative in relazione al Piano Transizione 5.0. 

Tuttavia, la coesistenza di 2 distinti crediti d’imposta 5.0 (l’incentivo originario e quello destinato agli “esodati 5.0”), caratterizzati da specifiche regole di fruizione, va tenuta in debita considerazione nei modelli dichiarativi. 

Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’art. 38, D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, riconoscendo un credito d’imposta sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. 

La misura è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le seguenti regole: 

  • utilizzando il codice tributo “7072” istituito dalla risoluzione n. 63/E/2024 e indicando come “anno di riferimento” l’anno di completamento degli investimenti, indicato a cassetto fiscale; 
  • entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per l’ammontare non ancora utilizzato a tale data, in 5 quote annuali di pari importo. 

Le istruzioni ai modelli Redditi 2026 richiedono l’esposizione del credito d’imposta ex art. 38, D.L. n. 19/2024, nel quadro RU, con il codice credito “T6”. 

L’elemento chiave per l’inserimento nel dichiarativo di competenza è il periodo d’imposta in cui il credito è stato comunicato al beneficiario dal GSE, ai sensi dell’art. 12, comma 7, D.M. 24 luglio 2024

A confermarlo sono sia le istruzioni ai modelli Redditi 2026, che precisano che «nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione», sia la FAQ di Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2026 “Esposizione in dichiarazione del credito d’imposta Transizione 5.0”. 

Per esemplificare: 

  • se la comunicazione del GSE all’impresa circa l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione è stata ricevuta nell’anno 2025, il credito va indicato nel modello Redditi 2026; 
  • se la comunicazione del GSE all’impresa circa l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione è stata ricevuta nell’anno 2026, ancorché gli investimenti siano stati completati nel 2025, il credito va indicato nel modello Redditi 2027

Le istruzioni richiedono la sola compilazione della sezione I del quadro RU, in cui possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.  

In particolare: 

  • al rigo RU1 colonna 1, va indicato il codice credito (“T6”); 
  • al rigo RU5 colonna 3, il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione; 
  • al rigo RU6, l’eventuale credito d’imposta (o una sua quota) utilizzato in compensazione in F24 nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione con il codice tributo “7072”; 
  • al rigo RU12 colonna 2, il credito d’imposta eventualmente residuo da riportare nel modello redditi 2027, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5 colonna 3 e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU9 colonna 3 e RU10. 

L’art. 8, D.L. n. 38/2026, come modificato dall’art. 1, lett. a), D.L. n. 42/2026, ha introdotto per l’anno 2026 uno specifico credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo comunicato al GSE: 

  • sugli investimenti in beni di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016; 
  • sulle spese di formazione del personale. 

Il contributo è rivolto ai c.d. esodati 5.0, i soggetti che, avendo trasmesso la comunicazione preventiva al GSE, hanno ricevuto la comunicazione che l’investimento rispondeva tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, in condizione di indisponibilità di risorse. 

Il comma 3 del citato art. 8 dispone che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997presentando il modello F24 tassativamente entro il 31 dicembre 2026. 

La fruizione richiede l’utilizzo dell’apposito codice tributo “7079”, istituito dalla risoluzione n. 14/E/2026 e rinominato dalla n. 16/E/2026, inserendo come “anno di riferimento” l’anno di completamento degli investimenti indicato a cassetto fiscale. 

Le comunicazioni di concessione del credito ex art. 8, D.L. n. 38/2026, sono state trasmesse dal GSE a partire dal 29 aprile 2026. 

Conseguentemente, come confermato dalla specifica FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2026 “Esposizione in dichiarazione del credito d’imposta di cui all’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38” il credito d’imposta fruibile col codice tributo “7079” dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027

In sintesi, le imprese “solari” inseriscono nel modello Redditi 2026 esclusivamente i crediti d’imposta Transizione 5.0 ex art. 38, D.L. n. 19/2024 (codice tributo “7072”) confermati dal GSE nel 2025.

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