La proroga al 30 settembre 2026 consente ancora lo svolgimento delle assemblee societarie esclusivamente telematiche anche in assenza di clausola statutaria. Tuttavia, la disciplina emergenziale dell’art. 106, D.L. n. 18/2020 resta una soluzione temporanea e non può sostituire un assetto stabile di governance.
Con l’art. 4, comma 11, D.L. n. 200/2025 (Milleproroghe), il termine entro cui le società possono tenere le assemblee in modalità esclusivamente telematica (anche senza una clausola statutaria) è stato prorogato al 30 settembre 2026. Non è la prima volta, in quanto il regime dell’art. 106, D.L. n. 18/2020, è stato più volte prorogato, sino a diventare una disciplina temporanea, ma ormai stabilmente utilizzata nella prassi. Una norma pensata per l’emergenza sanitaria del 2020 continua a sopravvivere per evidenti ragioni di comodità operativa, senza che il Legislatore abbia trovato il tempo di stabilizzarla in via definitiva.
La radice della questione è nell’art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020, il c.d. Cura Italia. La norma ha consentito a Società per Azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere nell’avviso di convocazione lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza che Presidente, segretario o notaio debbano trovarsi nello stesso luogo. Tutto questo «anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie»: la deroga è il cuore del regime emergenziale ed è esattamente ciò che lo separa dall’ordinario.
A regime, cioè fuori dal perimetro temporale dell’art. 106, le regole cambiano radicalmente. Per le S.p.A., il comma 4 dell’art. 2370, c.c., stabilisce che lo statuto può consentire l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, senza clausola, niente assemblea telematica. Per le S.r.l., l’art. 2479-bis, c.c., prevede che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale. In questo caso, il quadro è meno rigido rispetto alle S.p.A., ma resta evidente che una clausola statutaria espressa offre una base più solida, soprattutto per assemblee non totalitarie, compagini non omogenee e deliberazioni destinate a iscrizione.
Per molte PMI e per le S.r.l. familiari che da 6 anni utilizzano questa facoltà senza mai mettere mano all’atto costitutivo, la proroga ha risolto un problema immediato, ma ha normalizzato una soluzione provvisoria: gestire un aspetto fondamentale della vita societaria su una base normativa strutturalmente precaria. Il punto non è se oggi sia possibile tenere un’assemblea in videochiamata – lo è, fino al 30 settembre 2026 – ma quale base giuridica sorreggerà la convocazione dal 1° ottobre 2026. Per le S.p.A., in assenza di clausola statutaria, il rischio di invalidità della convocazione esclusivamente telematica è concreto. Per le S.r.l., gli orientamenti ammettono margini più ampi, specie se lo statuto non contiene divieti, ma proprio questa differenza conferma l’opportunità di non lasciare la governance digitale affidata a soluzioni interpretative. Le delibere potrebbero essere impugnate, con ricadute sulla responsabilità degli amministratori e sull’incertezza dei rapporti giuridici già perfezionati.
La soluzione è semplice nell’esecuzione, ma richiede una scelta consapevole: adeguare lo statuto prima della scadenza, introducendo una clausola che abiliti espressamente la modalità telematica. Il contenuto varia in funzione del tipo sociale e della compagine; infatti, pare corretto affermare che per una S.r.l. familiare è sufficiente una previsione minimale, mentre per una struttura più articolata è opportuno disciplinare anche le modalità di identificazione dei partecipanti, i sistemi di voto elettronico accettati e le ipotesi di malfunzionamento tecnico. Per le S.r.l. si può valutare, contestualmente, anche l’introduzione o il rafforzamento delle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, strumenti utili per le deliberazioni che non richiedono un effettivo confronto assembleare e che consentono di ridurre il ricorso alla riunione, fisica o digitale.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la verbalizzazione. Quando Presidente e notaio non sono fisicamente nello stesso luogo, la redazione del verbale in forma pubblica pone problemi che il regime emergenziale ha aggirato autorizzando espressamente la separazione. Una clausola statutaria ben redatta risolve il problema a monte, ma deve essere coordinata con le istruzioni per il notaio rogante e con i sistemi informatici della società; dettagli che, nella pratica del Registro delle Imprese, diventano centrali al momento dell’iscrizione delle delibere.
Le proroghe hanno avuto il merito di accompagnare la prassi, ma non possono sostituire una scelta statutaria. La digitalizzazione delle assemblee non è più una soluzione emergenziale, è ormai una modalità ordinaria di funzionamento della governance societaria che non dovrebbe restare affidata a una norma temporanea. Adeguare lo statuto significa trasformare una facoltà provvisoria in una regola organizzativa stabile, riducendo il rischio che la validità delle decisioni sociali dipenda, domani, da ciò che oggi si è preferito rinviare.
