Co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali: il CCNL di riferimento e i minimi retributivi

La riforma del lavoro sportivo distingue le co.co.co. dei lavoratori sportivi da quelle amministrativo-gestionali, prevedendo per le prime una presunzione di autonomia entro il limite di 24 ore settimanali. Il CCNL Sport disciplina compensi, tutele e modalità di svolgimento del rapporto, ma i relativi minimi retributivi sono vincolanti solo quando il contratto collettivo risulti direttamente applicabile o richiamato.

Particolarità delle co.co.co. nel mondo sportivo dilettantistico 

La Riforma del lavoro sportivo ha reso la collaborazione coordinata e continuativa uno strumento centrale per le attività sportive dilettantistiche, confermando la distinzione tra la co.co.co. del lavoratore sportivo dalla co.co.co. amministrativo-gestionale.  

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 36/2021, rientrano nella prima categoria delle co.co.co. sportive l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che svolga, verso corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. Il mansionario è pubblicato con Decreto Ministeriale, l’ultimo dei quali è stato emanato in data 14 maggio 2026, contenente il quarto elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, Decreto che integra il c.d. mansionario dei lavoratori sportivi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, comma 1-ter, D.Lgs. n. 36/2021

Nell’area del dilettantismo, l’art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, presume la natura autonoma della co.co.co. quando, con il medesimo committente, la prestazione continuativa non superi 24 ore settimanali, escluso il tempo impiegato nelle manifestazioni sportive, e sia coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo nel rispetto dei regolamenti dell’organismo affiliante. Non si tratta di un limite assoluto di impiego, ma di una presunzione qualificatoria: oltre la soglia l’ente dovrà poter dimostrare la reale autonomia della prestazione e l’assenza di poteri direttivi tipici della subordinazione. 

Diversa è la disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali. L’art. 37, D.Lgs. n. 36/2021, consente alle ASD e SSD di utilizzare tale tipologia contrattuale per attività non sportive quali segreteria, amministrazione, tesseramenti, rapporti con utenti e fornitori, incassi e altri adempimenti organizzativi. Tali collaboratori non sono lavoratori sportivi per il solo fatto di operare presso un ente sportivo e non beneficiano della presunzione delle 24 ore. La genuinità del rapporto va quindi valutata secondo i criteri ordinari dell’art. 409, n. 3, c.p.c., con un contratto che specifichi mansioni, durata, corrispettivo, modalità di coordinamento e concreta autonomia organizzativa. 

Il nuovo CCNL per i lavoratori sportivi e i minimi retributivi per le co.co.co. 

Il CCNL per i lavoratori dello sport, sottoscritto il 12 gennaio 2024 da Confederazione italiana dello sport-Confcommercio, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL, disciplina espressamente le co.co.co. agli artt. 23.1-23.13 ed è previsto sino al 31 dicembre 2026. La sua sfera contrattuale ricomprende enti, federazioni, associazioni, società e imprese, profit e non profit, operanti nella gestione degli atleti, nella pratica sportiva, nel fitness e nel benessere. L’ampiezza dell’ambito non determina, però, una generalizzata applicazione automatica dell’accordo a tutti i sodalizi sportivi. 

Il contratto collettivo richiede la forma scritta, salvaguarda l’autonomia del collaboratore e regola, tra l’altro, il coordinamento della prestazione, la sospensione per gravidanza, malattia e infortunio, la sicurezza e la formazione. L’art. 23.8 stabilisce che il corrispettivo non possa essere inferiore ai valori della tabella A, espressi in paga oraria lorda e costruiti applicando ai minimi dei dipendenti una maggiorazione del 25%, destinata a compensare straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e altri istituti propri del lavoro subordinato. Dal 1° luglio 2026 la tabella individua, per il VI livello, un importo di euro 9,66 lordi orari. I valori costituiscono quindi un utile punto di riferimento per classificare le mansioni e valutare la congruità dei compensi. 

Se siano applicabili i minimi retributivi 

L’obbligatorietà dei minimi deve essere esaminata distinguendo l’efficacia diretta del CCNL dalla sua rilevanza quale parametro esterno. Il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes: vincola il datore che aderisce all’associazione datoriale stipulante ovvero che lo abbia richiamato nel contratto individuale o recepito, anche per comportamento concludente, nella gestione dei rapporti di lavoro. In queste ipotesi, il CCNL va applicato in modo coerente e integrale, anche con riferimento alle tabelle della collaborazione coordinata e continuativa. 

Fuori da tali fattispecie, l’ASD o SSD non iscritta all’organizzazione datoriale firmataria e che non abbia recepito il contratto non è, in via generale, soggetta a un minimo retributivo legale per le co.co.co. sportive o amministrativo-gestionali. Infatti, il principio di giusta retribuzione dell’art. 36, Costituzione, opera, secondo l’orientamento consolidato, nel lavoro subordinato e non si trasferisce automaticamente al rapporto autonomo o parasubordinato genuino. Il compenso dovrà comunque risultare coerente con professionalità, impegno richiesto e mercato di riferimento, evitando che l’accordo dissimuli un rapporto di lavoro subordinato. 

Il quadro cambia per gli enti che assumano anche la qualifica di enti del Terzo settore o di impresa sociale, poiché gli artt. 16, CTS, e 13, D.Lgs. n. 112/2017, prevedono un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015: pertanto, in caso di svolgimento di attività sportive dilettantistiche da parte di ETS, i co.co.co. sportivi e amministrativo gestionale dovranno rispettare il minimale contributivo previsto dal CCNL in oggetto. 

Analoga attenzione è richiesta negli affidamenti pubblici, nei quali il bando individui il contratto applicabile.  

Infine, occorre ricordare per tutte le ASD e SSD, che l’art. 8, D.Lgs. n. 36/2021, considera presuntivamente distribuzione indiretta di utili l’erogazione di compensi superiori del 40% ai valori del CCNL comparativamente più rappresentativo, salvo comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze.  

In conclusione, il CCNL Sport, pertanto, non fissa sempre un minimo inderogabile, ove non sia direttamente applicabile, ma rappresenta un importante punto di riferimento per il controllo dei compensi massimi e per il controllo del divieto di lucro soggettivo.

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