Il monitoraggio fiscale degli investimenti esteri riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia tenuti alla compilazione del quadro RW. L’obbligo interessa non solo i detentori diretti, ma anche gli interponenti e, in specifiche ipotesi, i titolari effettivi, con regole particolari per partecipazioni estere e trust residenti o non residenti.
È tempo di dichiarazione dei redditi e, con l’adempimento di periodo, si ripropone anche quest’anno il monitoraggio fiscale relativo agli investimenti detenuti all’estero (c.d. quadro RW). L’adempimento è volto ad agevolare l’Amministrazione finanziaria a individuare casistiche di redditi prodotti all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il monitoraggio dell’investimento limita il rischio che determinate casistiche reddituali sfuggano dalla tassazione in Italia. Ciò che emerge, pertanto, è che l’adempimento compete esclusivamente ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, in quanto appare privo di interesse per il Fisco conoscere gli investimenti detenuti all’estero da parte di soggetti non residenti, atteso che manca in questo caso il presupposto impositivo. Ricordiamo, infatti, che i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia esclusivamente su redditi prodotti nel nostro Paese.
L’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto, compete esclusivamente ai soggetti che, in base alla norma interna e anche in base al vaglio della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, risultano fiscalmente residenti in Italia.
L’adempimento non opera per le società di persone commerciali e le società di capitali e assimilati. Sono quindi tenuti al monitoraggio fiscale le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali che nel 2025 risultavano fiscalmente residenti in Italia. Si noti come la residenza fiscale deve essere valutata non nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma in quello di competenza.
L’obbligo spetta ai soggetti che detengono gli investimenti esteri. Oltre ai soggetti detentori, il quadro RW compete anche a coloro che, pur non detenendo un investimento estero, di fatto ne hanno il possesso attraverso un veicolo interposto. Il monitoraggio fiscale, pertanto, spetta anche all’interponente.
Vi sono, poi, dei casi in cui un soggetto non detiene l’investimento estero, non risulta nemmeno interponente rispetto al veicolo che detiene i beni, ma ne risulta essere «titolare effettivo»così come identificato ai fini della normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.
In questo caso, gli adempimenti variano a seconda dei casi. Ipotizziamo che Tizio, persona fisica fiscalmente residente in Italia, detenga una quota del 30% di una società estera. In questo caso, lo status di titolare effettivo non genera l’obbligo dell’adempimento che era comunque dovuto, ma impone la compilazione delle seguenti colonne:
- la colonna 2 – tipo contribuente, con il codice 2 relativo al titolare effettivo;
- la colonna 15 – quota partecipazione – 30%;
- la colonna 17 – codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo, dove si deve indicare il codice fiscale della società nei cui confronti sono titolare effettivo.
Per il resto, la compilazione del quadro RW non muta e, nelle colonne 7 e 8, verrà indicato il valore nominale della partecipazione estera. Solo nel caso in cui la società estera sia residente in un Paese non incluso nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, in luogo del valore nominale si dovrà indicare il valore dei beni “sottostanti” posseduti alla società, in applicazione del regime del look through. La casistica appare, invero, particolarmente rara, in quanto nella white list è oramai inserito quasi tutto il mondo!
Altra casistica di titolare effettivo è quella del socio (ipotizziamo con partecipazione totalitaria) di una società italiana che, a sua volta, partecipa (ipotizziamo anche qui in modo totalitario) in una società estera. Egli risulterà titolare effettivo della società estera indirettamente partecipata.
In questo caso, tuttavia, il monitoraggio fiscale non è dovuto, in base a quanto chiarito dall’Agenzia nella circolare n. 38/E/2013 (esempio n. 3).
Gli adempimenti dei titolari effettivi di trust sono più articolati. In primo luogo, si ricorda che i titolari effettivi del trust sono:
- il disponente;
- il trustee;
- il guardiano;
- i beneficiari.
La circolare n. 34/E/2022 ha avuto modo di chiarire (anche richiamando precedenti interventi di prassi) che non sono tenuti all’adempimento il disponente, il trustee e il guardiano, a condizione, ovviamente, che non siano anche beneficiari.
L’adempimento compete pertanto al trust, in qualità di ente non commerciale, residente, sia esso trasparente od opaco, e ai beneficiari. Se il trust risulta discretionary, ossia se i beneficiari non vantano un diritto soggettivo sui redditi e i beni, il monitoraggio fiscale competerà esclusivamente al trust residente ENC. Diversamente, se il trust risulta non residente, l’obbligo passa ai titolari effettivi residenti, i quali, tuttavia, non dovranno indicare l’insieme dei beni posseduti dal trust (di cui ragionevolmente non avranno nemmeno contezza), ma solo il credito che questi vantano nei confronti del trustee, laddove il trustee abbia segnalato loro l’intenzione di effettuare una distribuzione (a prescindere che si tratti di distribuzione di fondo o di reddito).
Diversamente, se il trust risulta mandatory, nel senso che i beneficiari possono pretendere i beni del trust, a questi competerà l’obbligo di monitorare tutto il patrimonio del trust. Nel caso del trust non residente, il monitoraggio da parte dei beneficiari avverrà con il codice individuazione bene della colonna 4, numero 11 – partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. Se il trust è fiscalmente residente in Italia, l’adempimento è connotato da maggiori profili di incertezza, in quanto non è chiaro se il beneficiario debba utilizzare il codice 11 o, piuttosto, compilare un rigo per ogni bene detenuto dal trust.
L’utilizzo del codice 11 appare più coerente. Tuttavia, toglie capacità informativa al quadro RW e, ad avviso di chi scrive, mette in dubbio l’esonero che la circolare n. 34/E/2022 prevede in relazione al trust a seguito del monitoraggio da parte dei beneficiari. Nel punto 5.1 della circolare n. 34/E/2022, infatti, si legge che «Resta fermo che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW».
A ogni buon conto, si ricorda che il titolare effettivo può essere chiamato al monitoraggio fiscale, ma non anche al pagamento delle patrimoniali estere, che compete sempre al trust residente. Sul punto, si veda la più recente risposta a interpello n. 84/2026.
