Principi di comportamento dell’esperto della CNC: la fase di analisi preliminare

I Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata definiscono linee guida operative e standard per lo svolgimento dell’incarico. Particolare rilievo assume la fase preliminare, volta a verificare le concrete prospettive di risanamento attraverso l’analisi del piano e dei dati aziendali. L’attività dell’esperto si articola in fasi successive di valutazione, negoziazione e formalizzazione degli esiti del percorso.

Il 23 gennaio scorso, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha posto in pubblica consultazione, fino al 16 febbraio 2026, la bozza del documento contenente i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata” (“Principi”), redatto in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 

I Principi contengono le linee guida e gli standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi da parte degli esperti nominati nelle procedure di composizione negoziata (“CNC”) dalle CCIAA di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che vanno a integrare le previsioni normative e linee guida dettate dal D.M. 21 marzo 2023 (“Decreto Ministeriale”). 

Vengono affrontati numerosi temi inerenti al ruolo e funzioni dell’esperto: a partire dalla nomina e accettazione dell’incarico, proseguendo con la fase preliminare propedeutica alla valutazione delle concrete possibilità di risanamento dell’impresa istante, con le modalità di svolgimento delle trattative, con i pareri che l’esperto è chiamato a rendere e con le funzioni di vigilanza sulla gestione dell’impresa, fino alla fase di conclusione dell’incarico e stesura della relazione finale, affrontando in modo specifico anche il ruolo dell’esperto negli accordi transattivi con l’Erario

I Principi (par. 1.3) evidenziano come l’attività dell’esperto possa essere idealmente articolata nelle seguenti 3 fasi: 

  • una fase di analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili; 
  • una fase di supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di specifici pareri; 
  • una fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato. 

Nel presente intervento, saranno illustrate le caratteristiche principali della prima fase, rinviando a successivi articoli la trattazione delle altre 2 fasi. 

Il primo compito dell’esperto, una volta accettato l’incarico, è quello di analizzare approfonditamente la documentazione che l’impresa ha caricato sulla Piattaforma telematica della CNC, di cui all’art. 13, CCII, al momento della presentazione dell’istanza. 

L’esperto deve analizzare il progetto di piano di risanamento e verificare che questo sia stato redatto in linea con le previsioni dell’art. 56, CCII, e le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale, ovvero che: descriva le cause della crisi e la natura e gli obiettivi del risanamento; enunci gli elementi fondamentali del piano (oggetto, arco temporale, data di riferimento della base contabile, ipotesi alla base dei bilanci previsionali, strumenti giuridici adottati o da adottare, tempistiche previste e quadro generale in cui si trova l’impresa oggetto di risanamento); indichi una strategia di risanamento chiara, adeguata e coerente, specificando gli interventi di natura industriale e individuando gli indicatori quantitativi necessari per un efficace monitoraggio della sua attuazione; includa la descrizione di una manovra finanziaria dettagliata, evidenziando il suo impatto sulla situazione patrimoniale della società, con particolare attenzione alle ripercussioni sul patrimonio netto e sull’andamento dell’indebitamento oggetto di risanamento. 

In proposito, i Principi (par. 3.1.2) precisano che, al momento della domanda, non necessariamente deve essere presentato un piano completo, ma anche solo un progetto di piano, che poi può essere meglio definito nel corso della CNC, con il supporto dell’esperto stesso. 

In generale, l’esperto, al fine di valutare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, deve analizzare i dati prospettici del Piano e valutarne la coerenza, con particolare attenzione agli effetti della manovra prospettata sugli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell’azienda. 

In dettaglio, devono essere analizzati gli andamenti operativi previsti e i relativi flussi di cassa, le disponibilità delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere l’operatività aziendale e gli investimenti previsti. 

L’esperto deve, inoltre, verificare l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali individuate dall’imprenditore, sia nel progetto di piano di risanamento, sia nel piano di risanamento quando già predisposto. 

Nella fase preliminare, l’esistenza di concrete possibilità di risanare l’impresa deve essere valutata anche sulla base dell’analisi del test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, comma 2, CCII

Al riguardo, i Principi evidenziano che, come noto, il test pratico, avente la funzione di determinare la misura in cui il risanamento dell’impresa sia ragionevolmente possibile, non deve essere necessariamente allegato alla domanda di accesso alla composizione negoziata, per cui se non è stato allegato alla domanda, l’esperto ne sollecita la successiva compilazione da parte dell’imprenditore o dei suoi consulenti. 

Nel caso in cui da tale analisi preliminare venga ravvisato da parte dell’esperto uno stato di insolvenza, anche a seguito di confronti con i creditori, si può comunque proseguire la CNC qualora si reputi che siano presenti concrete prospettive di risanamento, anche tramite la cessione dell’azienda, per le quali sia, quindi, utile l’apertura delle trattative. 

Viceversa, l’esperto, anche confrontandosi con l’imprenditore, deve considerare inutile l’avvio delle trattative se, dopo aver analizzato il progetto di piano, il risultato del test, nonché gli esiti dei primi colloqui con i creditori, ravvisi l’assenza di prospettive di continuità aziendale, diretta o indiretta. 

Invece, se la valutazione preliminare ha dato esito positivo, nel senso che sono ravvisate concrete prospettive di risanamentol’esperto deve convocare l’imprenditore per iniziare a valutare la concreta strategia di risanamento. 

In tale incontro è opportuno coinvolgere anche l’organo di controllo societario, ove in carica (Collegio sindacale, sindaco unico e/o revisore legale). 

Lo scambio di informazioni e di documentazione con l’organo di controllo deve essere finalizzato alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all’analisi di coerenza del piano di risanamento predisposto. 

I Principi (par. 3.5.3) chiariscono che il Collegio sindacale può chiedere di poter partecipare agli incontri tra esperto e organo amministrativo al fine di acquisire informazioni circa l’evoluzione del percorso di risanamento della società. Inoltre, al Collegio sindacale deve essere dato accesso a tutti i dati e documenti presenti nella Piattaforma telematica della CNC

Già nel corso del primo incontro, anche in relazione alla funzione di vigilanza sulla gestione dell’impresa che gli sono demandate, l’esperto ha il compito di evidenziare esplicitamente all’imprenditore che, ogniqualvolta quest’ultimo intenda realizzare atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, deve, con preavviso adeguato, informarlo preventivamente per iscritto

La comunicazione all’esperto deve essere resa anche quando l’imprenditore intende eseguire pagamenti che possano non risultare coerenti con l’andamento delle trattative e le prospettive di risanamento

Dopo la convocazione dell’imprenditore e a seguito di un confronto con quest’ultimo, svolti i sopralluoghi ritenuti necessari per comprendere l’organizzazione e l’effettiva modalità di svolgimento dell’attività aziendale, l’Esperto, se non sussistono le concrete prospettive di risanamento, deve darne notizia all’imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio. Quest’ultimo dispone l’archiviazione dell’istanza della CNC entro i successivi 5 giorni. 

Qualora, invece, l’esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, CCII, ritenga confermata la presenza di concrete prospettive di risanamento, deve provvedere, insieme all’imprenditore, a individuare (anche a seguito dell’esame del passivo aziendale e del progetto di ristrutturazione che l’imprenditore intende proporre) le parti interessate al processo di risanamento da coinvolgere negli incontri e a cui prospettare le possibili strategie di intervento negoziale. A tal fine, è opportuno programmare una serie di incontri successivi, a cadenza ravvicinata e comunque proporzionata alle esigenze del caso concreto.  

Ai fini delle interlocuzioni con i creditori, questi possono essere incontrati singolarmente o riuniti in gruppi o cluster omogenei (es. creditori finanziari). 

Una volta individuati i creditori da coinvolgere, si apre la seconda fase dell’attività dell’Esperto, ovvero quella di supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, che sarà illustrata in un successivo intervento. 

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