Tra gli strumenti più conosciuti per attingere a informazioni sulle posizioni di rischio (crediti e garanzie, per esempio) intrattenute dagli intermediari finanziari con gli intestatari delle stesse (imprese, persone fisiche, ecc.) vi è la Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d’Italia.
La riconciliazione tra i dati della Centrale dei Rischi e quelli del bilancio di verifica, consistente nel confronto tra i saldi dei debiti finanziari registrati in contabilità e quelli segnalati dagli intermediari alla Banca d’Italia alla data di chiusura dell’esercizio, risulta indispensabile nel processo di chiusura del bilancio di esercizio.
Quest’operazione, infatti, è fondamentale prima dell’approvazione definitiva del bilancio per rettificare eventuali errori contabili o segnalazioni bancarie errate effettuate dai partecipanti al servizio (enti segnalanti).
Questi ultimi, che comunicano all’autorità di vigilanza nazionale specifiche informazioni su dette posizioni entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, sono banche e intermediari finanziari, le società di cartolarizzazione, gli organismi che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio (gli O.I.C.R.), la Cassa.
Depositi e Prestiti S.p.A..
I dati contenuti in questo sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d’Italia fanno riferimento agli ultimi 36 mesi.
L’obbligo di segnalazione a questo sevizio di centralizzazione dei rischi creditizi vige in presenza, con riferimento all’ultimo giorno del mese di riferimento, di un ammontare di accordato (l’ammontare del credito concesso dalla banca al cliente o della garanzia prestata dalla stessa) o di utilizzato (l’ammontare del credito o della garanzia, rispettivamente utilizzato e prestato effettivamente) di crediti per cassa (che comportano per l’intermediario un’uscita di cassa) o di crediti di firma non inferiore a 30.000 euro.
Il medesimo importo rappresenta anche il limite per le segnalazioni da parte degli istituti di credito delle garanzie ricevute dalla controparte, del fair value positivo o del credito vantato dall’intermediario, relativamente a strumenti finanziari derivati che non hanno un mercato di riferimento (c.d. O.T.C., over the counter), dei finanziamenti a valere su specifici fondi statali, delle operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto, e cessione di crediti.
L’importo di 250 euro, invece, risulta il limite per le segnalazioni dei crediti passati a contenzioso da parte degli intermediari creditizi (le c.d. sofferenze), i quali devono comunicare ciò alla Centrale dei Rischi entro 3 giorni dall’appostazione a sofferenza del debitore, nonché tempestivamente l’eventuale estinzione della stessa.
Quindi, la banca, per importi inferiori ai predetti limiti (sotto soglia di segnalazione), può non effettuare le segnalazioni all’autorità di vigilanza, comportando che nella Centrale dei Rischi la posizione globale di rischio del debitore in questione non comprenda in modo completo la posizione globale di rischio dell’intestatario della stessa (persona fisica, ditte individuali, persone giuridiche, società di persone, società di fatto, associazioni non riconosciute, cointestazioni, fondi comuni d’investimento).
Contenuti principali: classi di dati e categorie di censimento
Dunque, il sistema bancario ottiene i dati in questione grazie ai flussi di ritorno, con i quali vengono raccolti gli input ricevuti “a sistema” secondo uno specifico modello informativo stabilito dalla circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia.
In particolare, tra le principali categorie con le quali vengono censite le esposizioni nei confronti dell’affidato vi è quella dei “crediti per cassa e firma”, concernenti, rispettivamente, quelle operazioni che comportano per la banca un’uscita di cassa o la concessione di una garanzia.
Più specificatamente, la Centrale dei rischi, tra i crediti per cassa, dà evidenza delle posizioni di rischio “autoliquidante”, le quali attengono in particolare allo smobilizzo dei crediti (fidi per anticipi Ri.Ba. salvo buon fine, anticipi fatture, anticipi contratti/ordini, per esempio).
Tra i crediti per cassa vi sono anche i rischi “a scadenza”, ovvero quegli affidamenti aventi una scadenza fissata da contratto e una fonte di rimborso non predeterminata (mutui, leasing, fidi di cassa a scadenza), rispetto agli affidamenti a tempo indeterminato che, invece, vanno nella categoria dei rischi “a revoca”.
Circa i rischi a scadenza e quelli a revoca, la banca deve segnalare entro 15 giorni alla Centrale dei rischi, rispettivamente la regolarizzazione e il rientro di essi, che sia totale oppure parziale.
Nella medesima categoria dei crediti per cassa confluiscono i “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. In tal caso, si fa riferimento alla “finanza ponte” prima dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi, nonché alla nuova finanza in esecuzione degli istituti del diritto concorsuale in parola, alle quali vengono riconosciute il beneficio della prededuzione in sede di liquidazione giudiziale ex artt. 99 e 101, D.Lgs. n. 14/2019.
Da ultimo, tra le posizioni di rischio censite tra i crediti per cassa vi sono le “sofferenze”, dunque quelle esposizioni debitorie passate a contenzioso (di ammontare pari alla somma di capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese ripetibili) in quanto verso i soggetti che la banca considera insolventi. A tal proposito, si evidenzia che «gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza». Una volta venuto meno lo stato di insolvenza, oppure ove si chiuda la sofferenza, la segnalazione in commento non viene effettuata nel mese di riferimento. Tuttavia, le segnalazioni dei mesi precedenti rimangono.
L’altra sezione della categoria (“crediti di firma”) contiene le segnalazioni, a nome del garantito, riguardanti le garanzie concesse dall’intermediario segnalante (e non ancora escusse) per operazioni di natura commerciale (per il saldo di forniture di beni, oppure per la consegna entro una determinata data, per esempio) o finanziaria (per operazioni di cessione credito da intermediari pro solvendo, per esempio).
D’altra parte, se a essere il beneficiario delle garanzie è l’intermediario finanziario, le stesse, una volta acquisite, vengono segnalate a nome del prestatore di garanzia nella categoria delle “garanzie ricevute”.
Nella categoria suddetta vanno ricondotti i valori delle garanzie prestate. Se trattasi di garanzie personali (a prima richiesta, fideiussioni omnibus e specifiche), esse corrispondono all’impegno di firma assunto.
D’altra parte, se reali, i valori delle garanzie prestate corrispondono al valore del bene.
Altresì, sono compresi nella predetta categoria gli importi garantiti, corrispondenti al minore tra il valore della garanzia e l’ammontare della garanzia utilizzato effettivamente.
In aggiunta a quelle personali, nella categoria “garanzie ricevute” vengono segnalati i valori relativi ai beni oggetto di prelazione pattuita dalle parti (pegni e ipoteche), oppure oggetto di prelazione ex lege garantita per determinati crediti.
Oltre alle garanzie ut supra, trovano segnalazione nella suddetta categoria gli impegni assunti dai Confidi ex artt. 106 e 112, TUB. Trattasi principalmente di garanzie a prima richiesta concesse direttamente ai soggetti finanziatori, di contro garanzie concesse ai soggetti garanti, di cogaranzie da affiancare alle garanzie di altri Confidi, e di garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996, oggetto di recente riforma in vigore dal 15 marzo 2019.
Una volta venuto meno il rapporto garantito, la segnalazione nella categoria in discorso non ha più ragion d’essere.
Invece, sono oggetto di segnalazione nella classe di dati “valore intrinseco” della categoria “derivati finanziari”, il fair value positivo e il debito verso l’intermediario finanziario, relativi agli strumenti finanziari derivati negoziati su base bilaterale in mercati non regolamentati.
D’altra parte, a dettagliare maggiormente le categorie di censimento già menzionate, la “sezione informativa” della Centrale dei rischi riporta i finanziamenti a valere sui fondi pubblici (ove l’organo deliberante non è l’ente segnalante) tra le “operazioni effettuate per conto di terzi”, le linee di credito concesse dalla banca capofila e dalle altre banche partecipanti alle operazioni in pool, le segnalazioni, a nome del debitore ceduto, del valore nominale dei crediti acquisiti dall’ente segnalante nelle operazioni di factoring e cessione di credito, nonché di sconto di portafoglio pro soluto, come pure le segnalazioni del valore nominale dei crediti acquisiti dall’intermediario scaduti nel mese precedente a quello di segnalazione, i crediti passati a perdita, che si riferiscono a quella parte di importo appostato a sofferenza rispetto al quale la banca rinuncia al recupero, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio. In tale ultimo caso, alla segnalazione del debito appostato a sofferenza si affianca quella dello stralcio pattuito, che confluisce nella categoria di censimento “Sofferenze-crediti passati a perdita”.
Infine, nella sezione informativa “Crediti ceduti a terzi” trova spazio la segnalazione a nome del debitore ceduto dell’ammontare dei debiti ceduti nelle operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione. Il valore di detti debiti è indipendente dal prezzo di cessione.
La riconciliazione del bilancio con la Centrale dei Rischi
Talvolta possiamo non trovare coincidenza tra la contabilità generale e i dati in Centrale dei Rischi in quanto, ad esempio, non vengono intercettati quei dati “sotto soglia di segnalazione”. Per reperire i dati “sotto soglia” si può fare riferimento alle banche dati private, non supervisionate o regolamentate da Banca d’Italia, elaborate da gestori di Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.), che raccolgono i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria.
Vi sono altre circostanze nelle quali l’esame della Centrale dei Rischi può consentire di individuare segnalazioni errate o non correttamente imputate, oppure errori contabili.
Anzitutto, il debito bancario esposto in bilancio nel passivo (Voce D4 – Debiti verso banche) dovrebbe conciliare con i dati segnalati in Centrale dei Rischi. Diversamente, la differenza potrebbe essere riconducibile all’applicazione del criterio del costo ammortizzato (OIC 19) utilizzato per iscrivere in bilancio il debito finanziario. Infatti, l’importo del debito rilevato nella Centrale dei Rischi non tiene costo degli oneri accessori (le spese di istruttoria della pratica di fido, ad esempio) attualizzati e del tasso effettivo del finanziamento. Nella Centrale dei rischi il debito non è attualizzato, bensì è nominale ed è esposto per il solo capitale erogato/residuo.
D’altro canto, con riferimento allo smobilizzo dei crediti, è sempre bene incrociare la categoria di censimento nella “Sezione informativa” della Centrale dei Rischi denominata “Rischi autoliquidanti – crediti scaduti” con la colonna “Stato Rapporto”, ove vengono indicati i pagati e gli impagati. Se l’ammontare degli impagati supera una certa soglia di “allerta”, difficilmente la banca accetterà ulteriori anticipi. Peraltro, le poste scadute e impagate vengono addebitate in conto, trasferendosi quindi sulle linee a revoca (fidi cassa), causando anche potenziale creazione/incremento dello sconfino (utilizzato superiore all’accordato).
Peraltro, la presenza di elevati insoluti (sconfini) registrati in Centrale Rischi, oltre a vedersi nella sezione dell’attivo dello Stato patrimoniale “Crediti deteriorati” o “Crediti inesigibili”, dovrebbe accompagnarsi necessariamente da un adeguato fondo svalutazione crediti a rettifica del valore dei crediti iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale.
Da ultimo, sempre con riferimento ai rischi autoliquidanti, per completezza è opportuno ricordare come i crediti anticipati dalla banca pro-solvendo, che si rilevano in D.4 dello Stato patrimoniale come debiti finanziari a breve termine, debbano coincidere con l’ammontare utilizzato tra i rischi autoliquidanti.
Con cessione pro-soluto, invece, in bilancio il debito verso la banca non comparirebbe ed il credito sarebbe stornato dalle attività.
Nella categoria dei “Rischi a scadenza” nella Centrale dei rischi la presenza di un ammontare utilizzato superiore rispetto all’accordato operativo significa che vi possono essere rate in mora di finanziamenti in essere.
La segnalazione in questione include la quota capitale non restituita, gli interessi, anche quelli di mora maturati. Gli interessi moratori che maturano dovremmo trovarli alla chiusura dell’esercizio nella voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari” di conto economico ed in “D” dello Stato patrimoniale in quanto debiti per interessi di mora.
Le inadempienze o i ritardi segnalati in Centrale dei Rischi dovrebbero trovare corrispondenza in nota integrativa.
L’evidenza di uno sconfino tra i rischi a scadenza, se accompagnata dalla segnalazione in corrispondenza della variabile di classificazione “Stato del rapporto” come “crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180” oppure “crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”, deve essere presa seriamente in considerazione nella valutazione della continuità aziendale prevista dall’art. 2423-bis, c.c., e dai Principi OIC 11, ISA Italia 570.
Per quanto riguarda “Rischi a revoca” nella Centrale dei rischi (generalmente fidi di cassa a tempo indeterminato), sarebbe buona cosa guardare al “Saldo medio” del mese che, se confrontato con l’ammontare accordato, fa desumere la capacità di credito residua dell’impresa. Una capacità di credito residua bassa potrebbe rappresentare, anche in questo caso, un indicatore critico per la continuità aziendale che potrebbe trovare richiamo in Nota integrativa.
Invece, tra le garanzie prestate da terzi in Nota integrativa al bilancio di esercizio figurano i “Crediti di firma”. Qualora in Centrale dei Rischi, in corrispondenza della variabile di classificazione “Stato del rapporto” si riscontrasse la frase “Garanzia attivata con esito negativo”, significa che vi è un mancato pagamento dell’impresa dal quale è conseguita da parte dell’intermediario l’escussione del credito di firma in commento. In tal caso, il credito di firma si trasforma in un debito effettivo dell’impresa alla voce D dello Stato patrimoniale.
Dell’eventuale sottoscrizione di contratti finanziari derivati O.T.C. (Over the counter), come quelli a copertura dalle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di interesse (I.R.S.), dei cambi valutari o dei prezzi delle materie prime, ne veniamo conoscenza certamente in Centrale dei rischi. L’importo indicato nella colonna «valore intrinseco» equivale al valore del prodotto (mark to market) alla data di rilevazione, cioè, quanto il cliente dovrebbe pagare alla controparte (Banca/altri intermediari) per chiudere la propria posizione
Se il fair value del derivato è positivo, esso rappresenta un’attività finanziaria (immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante), mentre se negativo, una passività (a riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi o a fondo rischi). Le variazioni di valore dei derivati (fatta eccezione per la parte efficace della variazione del fair value del derivato di copertura di flussi finanziari) impattano sul Conto economico (voce D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie).
Consultando la “Sezione informativa” della Centrale dei rischi, in corrispondenza della categoria “Sofferenza – crediti passati a perdita” si rilevano i c.d. Accordi a saldo e stralcio con le banche.
In questo caso, con pagamento in un’unica soluzione da parte del debitore, la segnalazione della parte stralciata è riscontrabile in Centrale dei rischi nel mese del pagamento. Contemporaneamente la segnalazione della sofferenza nel medesimo mese non c’è più.
Qualora vi fosse un piano di rientro rateale, la segnalazione del passaggio a perdita avviene nel mese dell’accordo transattivo. La segnalazione a sofferenza, invece, appare nei mesi successivi per il suo residuo.
Infine, con accordo efficace con pagamento dell’ultima rata, vi è la segnalazione a sofferenza ogni mese per importi decrescenti. Nel mese del pagamento dell’ultima rata vi è poi il passaggio a perdita.
D’altro canto, la parte di credito cui la banca rinuncia a pretendere costituisce sopravvenienza attiva per l’impresa debitrice, da rilevare a Conto economico nell’esercizio in cui l’accordo diventa definitivo.
Segnalazioni errate o non correttamente imputate,
Gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle proprie segnalazioni in Centrale dei Rischi. Pertanto, esse devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia.
Quindi, in presenza di inesistenti sconfinamenti su fidi di cassa, infondate segnalazioni di ritardi nei pagamenti su rischi a scadenza, presenza di insoluti di portafoglio mai registrati, illegittime appostazioni a sofferenza, per esempio, l’impresa può chiedere la correzione direttamente alla banca, eventualmente anche a mezzo reclamo. Se è la Banca d’Italia ad avere notizia di errori, è essa stessa a chiedere alla banca segnalante la verifica e la correzione.
Di fronte all’eventuale opposizione da parte dell’intermediario, o con la mancata risposta al reclamo, il debitore può agire in sede stragiudiziale, sottoponendo la controversia concernente l’illegittima segnalazione alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
