Disciplina IVA dell’attività di osteopata

Un infermiere – lavoratore autonomo iscritto all’albo e alla cassa infermieri esercita l’attività professionale dal 2026 in regime semplificato, esercita anche l’attività di osteopata.

Si chiede un parere sull’emissione delle fatture dell’infermiere, in quanto per l’attività di infermiere è prevista l’esenzione iva ai sensi dell’art. 10, n.18, D.P.R. n. 633/1972 mentre attualmente per l’attività di osteopata non sembra potersi applicare la suddetta esenzione (non essendo ancora concluso l’iter per l’inserimento dell’osteopata quale professione sanitaria).

Pertanto, si chiede conferma che anche per le fatture emesse dall’infermiere per le prestazioni relative alla sua attività di osteopata possa in quanto operatore sanitario, così come previsto ai fini della detrazione delle spese sanitarie nella circolare 11/E/2014, emettere fatture in esenzione IVA e in formato cartaceo da inviare al Sts.

In alternativa, si chiede se si debbano tenere 2 distinte fatturazioni una in esenzione e inviata al Srt per le attività infermieristiche e l’altra con IVA al 22% e inviata allo SDi per l’attività di osteopata.

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