Trattamento contabile dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2013, uniformandosi di fatto alle interpretazioni della Cassazione, ha finalmente precisato che dal 1° gennaio 1993 l’indennità suppletiva della clientela pagata all’agente è deducibile per competenza e non più nell’esercizio di pagamento della medesima.

Come sappiamo, l’art. 105 del Tuir consente la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto, comprese quelle per la cessazione del rapporto di agenzia, nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro.

Quanto alla indennità di cessazione del rapporto di agenzia l’articolo 1751 cod. civ., prima di essere novellato, stabiliva l’obbligo di corresponsione all’agente dell’indennità di scioglimento del mandato e ne rinviava la misura al Ccn.

La contrattazione nazionale suddivide l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in 3 sottocategorie:

  • indennità di risoluzione del rapporto;
  • indennità di meritocrazia;
  • indennità suppletiva di clientela.

In merito a tale ultima sottocategoria, l’accordo precisa che essa venga erogata soltanto se il contratto è stato risolto per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o al rappresentante.

Nella realtà, quindi, dato che in costanza di rapporto non esisteva nessuna certezza in merito all’an e al quantum dell’indennità, i valori accantonati dall’azienda non potevano considerarsi deducibili ex art. 105 del Tuir in quanto questo dispone, come si è detto, la deduzione delle sole quote maturate nell’esercizio. La natura aleatoria dell’indennità portava quindi all’esclusione della sua “maturazione” nell’anno con conseguente deduzione dell’indennità alla conclusione del rapporto (momento del pagamento).

Fermo restando il principio stabilito dall’accordo nazionale in merito al diritto alla corresponsione, la modifica apportata all’articolo 1751 cod. civ. a decorrere dal 1° gennaio 1993 ha eliminato il richiamo all’accordo ai fini della determinazione della stessa.

La Cassazione in più occasioni aveva affermato che, caduta la distinzione tra indennità di scioglimento del contratto, obbligatoria perché di origine codicistica, e indennità suppletiva di clientela, prevista dalla contrattazione collettiva e utilizzabile solo a determinate condizioni, non convincesse più “…l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell’indennità in parola”, con conseguente possibile applicazione del dettato dell’art. 105 del Tuir.

In ossequio a tale indirizzo giurisprudenziale, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E/2013 richiamata, ha chiarito che: “l’articolo 105, comma 1, del TUIR consente la deduzione dal reddito d’impresa degli “accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente … nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro…”; il successivo comma 4 estende la possibilità di operare accantonamenti anche in relazione “alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f)”, tra le quali rientra [lettera d)] anche la ”indennità per la cessazione del rapporto di agenzia”, la cui disciplina civilistica si rinviene nell’art. 1751 del codice civile, il quale è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 1993, ad opera dell’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303”.

Contabilmente si posso svolgere le seguenti considerazioni.

L’accordo economico collettivo degli agenti prevede che l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, come previsto dall’art. 1751 cod. civ., sia costituita dalle seguenti componenti:

  1. indennità di risoluzione del rapporto, che spetta all’agente al momento della cessazione dello stesso ed è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate con applicazione di apposite percentuali e limiti massimi. Le somme così determinate sono accantonate ogni anno in apposito fondo;
  2. indennità suppletiva di clientela, da corrispondersi nel caso in cui il contratto si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante.

La scrittura contabile per l’accantonamento dell’indennità è la seguente:

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia a Tfr Agenti 1.000,00

Nel momento in cui uno dei rapporti di agenzia venisse a cessare, l’azienda deve confrontare l’indennità liquidata all’agente con quella per lo stesso dedotta nei precedenti esercizi.

Possono verificarsi due casi:

  1. l’indennità liquidata risulti maggiore di quella accantonata;
  2. l’indennità liquidata risulti minore di quella accantonata.

Nel primo caso, la differenza con la maggiore indennità liquidata sarà dedotta dal reddito nell’esercizio in cui essa sarà versata con emersione di una sopravvenienza passiva per l’azienda:

 

Diversi a Debiti vs Agente Rossi M. 15.000,00

Tfr Agenti 12.000,00

Sopravvenienza passiva 3.000,00

 

Nel secondo caso invece la differenza genererà una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell’esercizio del pagamento:

Tfr Agenti a Diversi 15.000,00

Debiti vs Agente Rossi M. 12.000,00

Sopravvenienze attive 3.000,00

 

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