Contributo di solidarietà fino al 2016

Sui redditi superiori a 300.000 euro resta dovuta il contributo di solidarietà fino al periodo di imposta 2016. La Legge di stabilità 2014 (comma 590, L. 147/2013) infatti proroga il balzello, istituito dal D.L. 138/2011 e inizialmente previsto per il triennio 2011-2013.

La base imponibile del contributo è data dal reddito complessivo lordo eccedente la soglia dei 300.000 euro. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro è espressamente previsto che rilevano pure i trattamenti pensionistici soggetti al “nuovo” contributo di solidarietà previsto dalla stessa Legge di stabilità 2014 (comma 486, di cui si dirà in chiusura del presente intervento) per il periodo 2014-2016, fermo restando che su tali trattamenti il “vecchio” contributo di solidarietà in esame non è dovuto.

Come chiarito dalla circolare 4/E/2012, per i redditi di lavoro dipendente (e taluni assimilati), tuttavia, si tiene conto degli oneri deducibili trattenuti direttamente dal datore di lavoro all’atto dell’effettuazione delle ritenute, fra cui si segnalano in particolare i contributi previdenziali.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, il contributo è pagato in unica soluzione entro la scadenza per il pagamento del saldo Irpef e con le medesime modalità, ivi compresa la possibilità di rateizzazione. Nel caso dei lavoratori dipendenti e assimilati, peraltro, è trattenuto in unica soluzione in sede di conguaglio dal sostituto di imposta italiano e versato entro il 16 del mese successivo alla chiusura dello stesso (in genere dunque il 16 marzo dell’anno successivo a quello cui il contributo si riferisce) e va certificato nel CUD. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno invece il datore di lavoro non trattiene alcun importo, indicando però nel CUD che il sostituito dovrà presentare la dichiarazione dei redditi. Ovviamente, in presenza di altri redditi, il dipendente sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione, versando il maggiore importo dovuto.

Il contributo di solidarietà, inoltre, è deducibile dal reddito complessivo, secondo il criterio di competenza (e non quello di cassa). Così, per esempio, il contributo relativo al 2013 che sarà pagato nel 2014, sarà deducibile dal reddito complessivo del periodo di imposta 2013. Di tale deduzione si tiene conto anche ai fini della liquidazione delle addizionali regionali e comunali.

Si deve ricordare, peraltro, che il contributo è “slegato” dall’Irpef, così per esempio non incide sull’Irpef lorda da cui è possibile detrarre i relativi oneri, nonché eventuali crediti di imposta per le imposte pagate all’estero. Non rileva, inoltre, ai fini della determinazione dell’aliquota media da calcolare ai fini della tassazione separata.

Va osservato, infine, che sono esclusi dal contributo di solidarietà i redditi soggetti a tassazione separata, i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta e quelli assoggettati a imposte sostitutive.

Il contributo di solidarietà esaminato, come accennato, va coordinato e non confuso con il “nuovo” distinto contributo previsto sempre per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (pari, per il 2013, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 149 del 28 dicembre 2012, ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia 6.440,59 euro annui).

Il contributo è applicato secondo le seguenti aliquote:

  • 6% per parte eccedente l’importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all’importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo;
  • 12% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo);
  • 18% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo l.N.P.S..

 

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