Le dimissioni del Collegio sindacale non determinano la prorogatio

E’ da sempre molto dibattuta la questione di cosa accade quando si verifica il caso delle dimissioni in massa del Collegio sindacale, ovvero di tutti i suoi membri effettivi e supplenti, quindi senza alcuna possibilità di ricostituzione dell’organo di controllo. Da una parte, quella dottrina e giurisprudenza la quale ritiene che in tale circostanza non si determini, diversamente dal caso della cessazione per naturale scadenza dell’incarico, alcuna ipotesi di prorogatio dei componenti dell’organo di controllo; di diverso avviso, invece, un’altra parte di dottrina e giurisprudenza secondo cui, in presenza di dimissioni (più precisamente, di rinuncia all’incarico da parte dei sindaci) e nell’impossibilità di ricostituzione immediata dell’organo di controllo, situazione che ricorre quando le dimissioni riguardino un numero di membri effettivi superiore a quello dei supplenti, si innescherebbe la prorogatio dei soggetti uscenti, onde evitare l’altrimenti situazione di vuoto di controllo.

Su questo delicato argomento si riscontra la pubblicazione di una pronuncia del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2013 in cui i Giudici prendono posizione in senso favorevole alla esclusione della prorogatio in caso di rinuncia all’incarico dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, allineandosi peraltro alla posizione già espressa dal Cndcec nella Norma di comportamento del Collegio sindacale 1.6.

Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Bari per addivenire alla conclusione suddetta, sono in breve le seguenti.

  • In primo luogo, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie l’applicazione in via analogica dell’articolo 2385, Cod. civ., il quale si riferisce alla prorogatio degli amministratori; infatti, l’esigenza che questa norma intenderebbe salvaguardare é quella di evitare una vacatio dell’organo amministrativo, che condurrebbe di fatto ad uno stallo dell’attività gestoria; un’esigenza che i Giudici baresi non ritengono altrettanto vitale, quantomeno nell’immediato, per l’impresa quando si abbia riguardo all’organo di controllo la cui reiterata mancata ricostituzione condurrebbe in ultima analisi allo scioglimento anticipato della società per la continuata inattività dell’assemblea riguardo all’assunzione di decisioni obbligatorie per legge.
  • In secondo luogo, l’attuale testo dell’articolo 2400, comma 1, Cod. civ., nella sua versione post Riforma del diritto societario del 2004, prevede la prorogatio dell’organo di controllo esclusivamente nel caso di cessazione dell’incarico per intervenuta scadenza del termine, mentre non fa alcuna menzione dell’ipotesi della rinunzia.
  • Ulteriore considerazione attiene al disposto di cui all’articolo 2401, ultimo comma, Cod. civ., il quale prevede che qualora con i sindaci supplenti non sia completata la ricostituzione dell’organo di controllo, si provveda alla convocazione dell’assemblea, senza quindi fare menzione di una possibile prorogatio dei membri dimissionari.
  • Infine, osserva il Tribunale di Bari, questa interpretazione appare più aderente ai principi generali, in quanto la prorogatio non può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l’incarico e ne sia cessato non per scadenza del termine, bensì per una propria esplicita manifestazione di volontà di non voler proseguire nella funzione; altrimenti, si legittimerebbero situazioni di sindaci di fatto “ostaggi” delle società per un periodo di tempo indefinibile qualora alla loro rinuncia non dovesse seguire una ricostituzione della composizione dell’organo di controllo.

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