Impianto sportivo quale opera di urbanizzazione secondaria

L’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971, elenca, tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera f), gli “impianti sportivi di quartiere”.

Ai fini della qualificazione come tali, come prescrive anche la C.M. 14/1981, è necessario che tali immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Devono, cioè, produrre servizi di interesse collettivo, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La prassi amministrativa ha chiarito che la qualificazione s’intende riconosciuta non solo quando l’impianto sportivo sia destinato agli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando il medesimo sia messo a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato, fermo restando che l’impianto può anche essere realizzato al di fuori dell’ambito urbano. Ciò al fine di non limitare l’applicazione dei conseguenti benefici fiscali soltanto alle opere realizzate in quei Comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri (in tal senso vedi R.M. 11.02.1991 n. 431383). Infatti, in base ai numeri 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, rispettivamente, per la costruzione, per la cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, impiegate per la costruzione, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione, tra le altre, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 847/1964.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte su tale materia al fine di dirimere numerose questioni interpretative.

Con la risoluzione 157/E/2001, a seguito di un interpello presentato da una società che aveva in animo di realizzare, mediante finanza di progetto, la ristrutturazione di un impianto sportivo esistente e la costruzione di una piscina scoperta adiacente, di proprietà di un Comune, dopo aver chiarito che al fine di ottenere la qualifica di impianto sportivo di quartiere è necessario che “sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, dipendenti comunali o simili … nel caso in esame l’impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata, inoltre riguardo il possibile svolgimento di una attività agonistica come chiarito nella risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986 è sufficiente che tale attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale”, l’Ufficio riconosceva la riduzione dell’aliquota Iva.

Nella risoluzione del 1986 citata, invece, l’Amministrazione giunge alla conclusione opposta, disconoscendo il diritto alla agevolazione sul presupposto che l’impianto in esame (palazzo dello sport) aveva una polivalenza di utilizzoal servizio dell’intera utenza provinciale, residenziale e turistica, da destinare anche allo svolgimento di manifestazioni sportive con presenza di pubblico ed è a tal fine adeguatamente strutturato (vedi tribune, spazi di parcheggio domenicali)”. La saltuarietà nell’utilizzo per gare sportive e la destinazione nelle ore del mattino alle scuole e nel pomeriggio alle persone residenti nel Comune, ha visto, invece, il riconoscimento dell’agevolazione anche per un impianto sportivo specialistico quale una pista di ghiaccio (R.M. 29.02.1992 n. 431356). Al contrario (R.M. 02.10.1986 n. 362270) un altro stadio del ghiaccio “destinato a servire un vasto bacino di utenza, circa metà della provincia di … scopo questo non conciliabile con la funzione propria di un impianto sportivo di quartiere” si è visto negare il riconoscimento all’utilizzo dell’aliquota agevolata.

Nella risoluzione n. 560371 del 27.02.1991 il Ministero delle Finanze ha negato l’agevolazione sul presupposto che la piscina, oggetto del quesito, fosse destinata essenzialmente ai dipendenti del Ministero della difesa  e che solo “accessoriamente la piscina viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico”.

La R.M. n. 363969 del 4.11.1986 nega l’agevolazione “in quanto vi ostano sia motivi soggettivi – è proprietà di una società privata – sia oggettivi – è destinato ad essere utilizzato da una determinata categoria di soggetti”.

In pratica, per l’applicazione dell’aliquota agevolata, risulta in ogni caso necessario che l’impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovverosia sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, ovvero i dipendenti comunali o simili (R.M. 3.10.1985 n. 399623).

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